Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29690 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 29690 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GAMBINO NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG COGNOME
udito il difensore
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di primo grado, su concorde richiesta delle parti, rideterminava, ai sensi dell’art. 599 bis, c.p.p., in senso più favorevole all’imputata COGNOME NOME la pena ritenuta di giustizia, inflitta a quest’ultima dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Savona, in relazione ai reati in rubrica a lei ascritti, con sentenza di condanna del 17.11.2020, resa in sede di giudizio abbreviato.
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del suo difensore di fiducia, lamentando vizio di motivazione in ordine alla determinazione dell’entità della pena inflitta, essendosi il giudice di appello limitato a fare proprio l’accordo intervenuto sul punto tra le parti, senza nulla aggiungere.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi del disposto dell’art. 610, co. 5 bis, c.p.p., inserito nel corpo dei codic:e di rito dall’art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l’obbligo di dichiarare (peraltro con procedura semplificata) l’inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l’altro, sentenze, come quella in esame, pronunciate ai sensi dell’art. 599 bis, c.p.p.
Si osserva, al riguardo, che, secondo l’orientarnento dominante nella giurisprudenza di legittimità, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell’art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nelll’accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis, c.p.p., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129, c.p.p., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr. Cass., sez. V, 19.3.2018, n. 15505, rv. 272853;
Cass., sez. V, 4.6.2018, n. 29243, rv. 273194; Cass., Sez. IV, n. 5:2803, 14.9.2018, rv. 274522).
Occorre, pertanto, ribadire nel caso in esame il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis, c.p.p., che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129, c.p.p., e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cfr. Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170; Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170).
Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest’ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15.4.2024.