Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Precluso
Il concordato in appello, introdotto dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, consentendo all’imputato e al pubblico ministero di accordarsi sulla rideterminazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 33255 del 2024, torna a ribadire un principio fondamentale legato a questo istituto: l’accordo sulla pena preclude la possibilità di presentare ricorso per Cassazione sui punti oggetto di rinuncia.
Il Contesto Processuale: Dal Concordato al Ricorso
Nel caso di specie, due imputati avevano proposto appello avverso una sentenza di condanna. In sede di giudizio di secondo grado, avevano raggiunto un accordo con il Procuratore Generale, rinunciando a tutti i motivi di appello ad eccezione di quello relativo alla riduzione della pena. La Corte d’Appello, preso atto dell’accordo, aveva rideterminato le sanzioni come concordato tra le parti.
Nonostante l’accordo, gli imputati decidevano di presentare ricorso per Cassazione, sollevando questioni che erano state oggetto di rinuncia in appello: la mancata applicazione di una circostanza attenuante e, per uno dei due, un vizio di motivazione relativo alla pena applicata a titolo di continuazione tra i reati.
La Decisione della Suprema Corte: Inammissibilità e Condanna alle Spese
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. La decisione si fonda su un’interpretazione consolidata degli effetti del concordato in appello. La Corte ha stabilito che i ricorsi erano stati proposti per motivi non consentiti dalla legge, data la natura preclusiva dell’accordo raggiunto nel grado precedente.
Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni
La Corte ha spiegato che la definizione del procedimento tramite concordato in appello produce effetti analoghi a quelli della rinuncia all’impugnazione. Quando l’interessato accetta di concordare la pena, rinunciando ad altri motivi di gravame, limita non solo la cognizione del giudice d’appello ma preclude anche l’intero svolgimento processuale successivo, incluso il giudizio di legittimità.
L’accordo, infatti, si estende a tutte le questioni, anche quelle rilevabili d’ufficio, alle quali l’imputato ha volontariamente rinunciato in funzione della rideterminazione della pena. Questo patto processuale ha quindi un ‘effetto preclusivo’ che impedisce di rimettere in discussione, davanti alla Cassazione, i punti che sono stati implicitamente o esplicitamente superati dall’accordo. Nel caso specifico, avendo gli imputati rinunciato a tutti i motivi tranne la riduzione della pena (poi ottenuta), non potevano più legittimamente sollevare le stesse o altre questioni in sede di legittimità.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un’importante implicazione pratica del concordato in appello: la scelta di accedere a questo rito alternativo deve essere ponderata attentamente. La rinuncia ai motivi di appello è un atto tombale che cristallizza la decisione su quei punti, rendendola definitiva e non più suscettibile di riesame. La finalità deflattiva dell’istituto sarebbe vanificata se si consentisse alle parti di rimettere in gioco questioni già abbandonate in cambio di un trattamento sanzionatorio più mite. Per gli imputati e i loro difensori, è cruciale comprendere che il beneficio di una pena concordata comporta il sacrificio della possibilità di far valere ulteriori doglianze nei successivi gradi di giudizio.
È possibile ricorrere in Cassazione dopo aver concluso un “concordato in appello”?
No, non per i motivi a cui si è rinunciato. La stipula di un concordato in appello ha un effetto preclusivo che limita la possibilità di impugnare la sentenza, compreso il giudizio di legittimità davanti alla Cassazione, sulle questioni coperte dalla rinuncia.
Cosa comporta la rinuncia ai motivi di appello nel contesto di un concordato?
Comporta la limitazione della cognizione del giudice di secondo grado e preclude l’intero successivo svolgimento processuale sulle questioni rinunciate. L’accordo sulla pena implica l’accettazione della decisione su tutti gli altri punti, anche quelli che sarebbero rilevabili d’ufficio.
Quali sono le conseguenze se un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione in un caso come questo?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33255 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 33255 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi dei ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che i ricorsi – con i quali si eccepisce l’illegittimità della sentenza, emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., per non avere il giudicante applicato ad entrambi la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. e, relativamente a NOME COGNOME, per non avere la sentenza impugnata motivato in ordine alla pena inflitta a titolo di continuazione – devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposti per motivi non consentiti dalla legge. Invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione, la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza ex art. 129 cod. proc. pen.) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194). Nel caso di specie risulta che gli imputati hanno rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quello relativo alla riduzione della pena, rideterminata, d’accordo con il PG, nella misura poi irrogata dalla Corte di appello (anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 17.400 di multa per COGNOME NOME e anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 16.980 di multa per COGNOME NOME). Considerato che all’inammissibilità delle impugnazioni segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 11/07/2024.