Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37420 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 37420 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA assistito e difeso dall’AVV_NOTAIO – di fiducia
COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA assistito e difeso dall’AVV_NOTAIO – di fiducia
COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA assistito e difeso dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso la sentenza in data 8/5/2024 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 8 maggio 2024, la Corte di appello di Catania, in accoglimento del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza in data 13 settembre 2023 del Tribunale di Catania ha confermato l’affermazione della penale, k 4sponsabilità di NOME COGNOME, NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME.felazione ai reati di cui agli artt. 56, 99, 110, 624 e 625, n. 2, cod. pen. e di cui agli artt. 61 n.2, 99, 110, 112 e 648 cod. pen.,
accertati in Catania il 3 agosto 2023, procedendo per ciascuno di essi alla sola rideterminazione del relativo trattamento sanzionatorio.
Ricorrono per RAGIONE_SOCIALEzione avverso il predetto provvedimento i difensori degli imputati, deducendo:
2.1. per COGNOME: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’entità della pena inflitta non avendo la Corte territoriale tenuto conto RAGIONE_SOCIALE censure difensive dedotte al riguardo;
2.2. per COGNOME: violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) in relazione all’art. 20-bis cod. pen. e all’art. 53 I. 689/1981 per non avere la Corte di appello fatto buon governo dei principi che regolano l’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni sostitutive RAGIONE_SOCIALE pene detentive brevi ed omettendo qualsiasi considerazione sul punto.
2.3. per COGNOME: carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 133 cod. pen. non essendo presente nel provvedimento impugnato una adeguata e sufficiente motivazione circa la valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve, innanzitutto essere ricordato che le Sezioni Unite hanno precisato b,-0, che l’art. 610, comma 5-bisYhon ha introdotto un regime speciale di ricorribilità della sentenza pronunciata all’esito di concordato RAGIONE_SOCIALE parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. in quanto l’operazione ermeneutica volta a superare il regime generale di ricorribilità, estendendo i principi dall’istituto di cui all’art. 444 cod. proc. non è consentita per il principio di tassatività che governa i mezzi di impugnazione ed in relazione alla specialità del regime previsto dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che è di stretta interpretazione. Non merita, quindi, alcuna condivisione l’orientamento secondo il quale l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. esclude la ricorribilità della sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 28448 in motivazione; Sez. 2, Ord. n. 50062 del 16/11/2023, COGNOME, Rv. 285619).
Ciò doverosamente premesso, deve però evidenziarsi che:
2.1.11 concordato processuale non può essere unilateralmente abbandonato attraverso la riproposizione, con il ricorso per cassazione, di questioni che con lo stesso concordato siano state rinunciate (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 28448 in motivazione; Sez. 2, Ord. n. 50062 del 16/11/2023, COGNOME, Rv. 285619), come è il caso di tutti gli odierni ricorrenti;
2.2. «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione RAGIONE_SOCIALE condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante n limiti edittali ovvero diversa dal quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170).
2.3. «In caso di concordato sulla pena in appello con rinuncia ai motivi, il giudice non può sostituire d’ufficio la pena detentiva con le sanzioni sostitutive, in assenza di esplicita richiesta RAGIONE_SOCIALE parti» (Sez. 4, n. 43980 del 26/10/2023, Cruz, Rv. 285484).
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento e, quanto a ciascuno di essi, al versamento in favore della RAGIONE_SOCIALE, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 10 maggio 2024.