Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42360 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 42360 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOMENOME nato a Roma il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 29/05/2024 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; a seguito di procedura de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Roma, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza emessa in data 9 gennaio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari di Roma, su concorde richiesta delle parti, ha ridotto la pena inflitta a NOME COGNOME per i due delitti di cui agli artt. 648, confermando nel resto.
Ricorre per cassazione, a mezzo del suo difensore, NOME COGNOME, lamentando l’incongruità della motivazione con riferimento alla determinazione della pena.
Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti.
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599bis cod. proc. pen. solo qualora deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato
in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati. Invero, in conseguenza dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv. 283878).
Peraltro, la pena irrogata è esattamente quella concordemente richiesta dalle parti.
Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5 -bis , cod. proc. pen.
Il ricorrente deve essere, pertanto, condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 13 novembre 2024