Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41646 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41646 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NDROQ( ALBANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso – con il quale si eccepisce l’illegittimità della sentenza, emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., per non avere il giudice di appello prosciolto l’imputato dai delitti di cui ai capi 1), 2), 4, 6) e 11), per non essere stata esclus la qualifica di capo e organizzatore in relazione al capo 1) dell’imputazione, per non essere stata esclusa la circostanza aggravante della transnazionalità in relazione ai delitti di cui ai capi 1), 2) e 1 dell’Imputazione e per il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati qui giudicati e quelli oggetto di altra sentenza di condanna – deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge.
Invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione, la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzion dell’accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza ex art. 129 cod. proc. pen.) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194). Nel caso di specie risulta che l’imputato ha rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quello relativo alla riduzione della pena, rideterminata, d’accordo con il PG, nella misura poi irrogata dalla Corte di appello (riqualificato il fatto di cui al capo 1 ai sensi dell’art. 74 comma 2 d.P.R. n. 309 del 1990 e ritenuta la continuazione con sentenza della Corte di appello di Milano irrevocabile il 15 gennaio 2018, pena complessiva di anni sedici e mesi sei di reclusione).
Pertanto, inammissibili sono i motivi con i quali si invoca l’assoluzione dai diversi reati, mentre la qualifica di capo e organizzatore dell’associazione ex art. 74 TU Stup., sub capi 1, è stata comunque già esclusa dalla sentenza impugnata. Inammissibile è anche il motivo relativo alla circostanza aggravante della transnazionalità, atteso che «la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quelli riguardanti la misura della pena, comprende anche il motivo concernente la sussistenza delle circostanze aggravanti del reato, in quanto relativo a un punto della decisione distinto e autonomo rispetto a quello afferente al trattamento sanzionatorio» (Sez. 4, n. 46150 del 15/10/2021, COGNOME, Rv. 282413 – 01 che ha affermato tale principio in riferimento alla circostanza aggravante della “mafiosità”). Infine, inammissibile risulta il motivo con il quale si lamenta la mancata continuazione con i reati giudicati con altra sentenza di
condanna, dal momento che in sede di concordato in appello il ricorrente h espressamente chiesto che la continuazione venisse operata con i reati giudic dalla sentenza della Corte di appello di Milano del 17 maggio 2017, irrevocabile 15 gennaio 2018.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma giudicata congrua – di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in data 28/10/2024
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Il Presidtit