Concordato in Appello: Quando l’Accordo sulla Pena Blocca il Ricorso in Cassazione
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento cruciale per la definizione accelerata dei processi. Tuttavia, la sua applicazione comporta conseguenze significative per l’imputato, in particolare riguardo alla possibilità di contestare ulteriormente la sentenza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con chiarezza i limiti invalicabili posti da tale accordo, chiarendo che la rinuncia ai motivi di appello ha un effetto preclusivo che si estende fino al giudizio di legittimità.
Il Caso: Dalla Resistenza al Concordato in Appello
La vicenda giudiziaria trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di resistenza a pubblici ufficiali. In seguito alla sentenza di primo grado, l’imputato decideva di presentare appello. Nel corso del giudizio di secondo grado, la difesa e la Procura Generale raggiungevano un accordo ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. L’imputato, infatti, rinunciava espressamente a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quello relativo alla riduzione della pena. La Corte d’Appello, accogliendo l’accordo, rideterminava la sanzione in otto mesi di reclusione.
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, eccependo l’illegittimità della sentenza di condanna e sostenendo che il giudice d’appello avrebbe dovuto proscioglierlo. Si poneva quindi una questione fondamentale: è possibile rimettere in discussione la propria responsabilità dopo avervi sostanzialmente rinunciato in cambio di uno sconto di pena?
Le Motivazioni della Cassazione sul Concordato in Appello
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una motivazione netta e in linea con la giurisprudenza consolidata. I giudici hanno spiegato che il concordato in appello funziona in modo analogo alla rinuncia all’impugnazione. Quando l’imputato accetta di concordare la pena, rinunciando ad altri motivi di gravame, compie una scelta processuale che limita non solo la cognizione del giudice d’appello, ma produce effetti preclusivi sull’intero svolgimento del processo, incluso l’eventuale giudizio di legittimità.
La Corte ha sottolineato che questa preclusione opera anche rispetto a questioni che, in altre circostanze, potrebbero essere rilevate d’ufficio dal giudice, come quelle attinenti alla sussistenza del reato o alla colpevolezza (ex art. 129 c.p.p.). L’accordo sulla pena, infatti, si fonda su una rinuncia consapevole a contestare tali punti. Nel caso specifico, l’imputato aveva esplicitamente rinunciato a tutti i motivi di appello tranne quello sulla pena. Di conseguenza, il suo successivo tentativo di contestare la legittimità della condanna si è basato su motivi non più consentiti dalla legge, rendendo il ricorso inammissibile.
Conclusioni: L’Effetto Vincolante del Patto Processuale
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale per la difesa tecnica e per gli imputati: la scelta del concordato in appello è una decisione strategica con conseguenze definitive. Se da un lato offre il vantaggio di una pena certa e potenzialmente più mite, dall’altro cristallizza l’affermazione di responsabilità, chiudendo la porta a ulteriori contestazioni nel merito. L’accordo processuale, una volta siglato e ratificato dal giudice, assume una forza vincolante che impedisce ripensamenti. Pertanto, la valutazione sull’opportunità di accedere a tale rito deve essere ponderata attentamente, tenendo conto dell’impossibilità di sollevare in futuro questioni a cui si è scelto di rinunciare in funzione dell’accordo stesso.
È possibile impugnare una condanna in Cassazione per motivi di merito dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in appello (concordato in appello)?
No. Secondo l’ordinanza, la definizione del procedimento con il concordato in appello implica una rinuncia agli altri motivi di ricorso, con effetti preclusivi che impediscono di contestare la sentenza di condanna nel successivo giudizio di legittimità in Cassazione.
La rinuncia ai motivi di appello nel concordato riguarda anche questioni che il giudice potrebbe sollevare d’ufficio?
Sì. La Corte chiarisce che l’accordo sulla pena e la conseguente rinuncia limitano la cognizione del giudice anche su questioni rilevabili d’ufficio, come quelle relative alla responsabilità e colpevolezza ai sensi dell’art. 129 c.p.p., poiché l’interessato vi ha rinunciato in funzione dell’accordo.
Qual è la conseguenza di un ricorso presentato in violazione dei limiti imposti dal concordato in appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41634 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41634 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
det -e- avv+se – a4e- Paiti – i –
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso – con il quale si eccepisce l’illegittimità della sentenza, emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., per non avere il giudicante prosciolto l’imputato dal reato di resistenza a pubblici ufficiali – deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione, la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbi rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza ex art. 129 cod. proc. pen.) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194). Nel caso di specie risulta che l’imputato ha espressamente rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quello relativo alla riduzione della pena, rideterminata, d’accordo con il PG, nella misura poi irrogata dalla Corte di appello (mesi otto di reclusione).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma giudicata congrua – di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 28/10/2024
Il Presidente