Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41165 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 41165 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Taranto il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/02/2024 della Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 19/02/2024, la Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, aderendo all’accordo intercorso tra le parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza del 25/05/2023 del G.u.p. del Tribunale di Taranto, emessa in esito a giudizio abbreviato, ha rideterminato in sei anni di reclusione ed C 6.800,00 di multa la pena irrogata a NOME COGNOME per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di tentata estorsio pluriaggravata in concorso di cui al capo A) dell’imputazione (violazione più grave), lesioni personali aggravate in concorso di cui al capo B) dell’imputazione, porto di un coltello aggravato in concorso di cui al capo C) dell’imputazione e usura pluriaggravata in concorso di cui al capo D) dell’imputazione.
Avverso l’indicata sentenza del 19/02/2024 della Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod.
proc. pen., la mancanza e/o la manifesta illogicità della motivazione «in ordine al trattamento sanzionatorio complessivamente riservato all’imputato», in particolare, per avere la Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, «ritenuto di disattendere le tesi difensive contenute nell’atto di appello relativamente agli aumenti della pena base (di cui al capo A) di imputazione) operati a titolo di riconosciuta continuazione con i reati di cui ai capi B), C) e D) di imputazione, in quanto nella sentenza impugnata sono stati irrogati dei rilevanti aumenti di pena ex art. 81 c.p., senza dare effettiva spiegazione delle ragioni a supporto di tale illegittima decisione».
3. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. – salvo il caso in cui sia dedotta l’estinzione del reat per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481-01) – nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell’illegalit della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa d quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170-01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102-01).
La Corte di cassazione ha altresì specificamente chiarito che, in tema di “patteggiamento in appello” ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234-01).
Ciò rammentato, si deve rilevare che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente, senza prospettare alcuna illegalità della sanzione inflittagli, si limita lamentare l’asseritamente illogica determinazione della pena concordata, non rientra tra i menzionati casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all’esito di concordato in appello.
Trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell’art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l’entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 – il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all’art. 610
cod. proc. pen. il comma 5 -bis il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest’ultimo comma.
Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 23/10/2024.