Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il concordato in appello, introdotto dall’art. 599 bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo che consente a imputato e Procura di accordarsi sulla pena nel secondo grado di giudizio. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce in modo netto i limiti all’impugnazione di una sentenza emessa a seguito di tale accordo, ribadendo un principio fondamentale: l’accordo accettato non può essere contestato nel merito.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Genova. In sede di appello, la difesa dell’imputato e la Procura Generale formulavano una proposta di concordato in appello, che veniva accolta dalla Corte territoriale. Quest’ultima, quindi, riduceva la pena originariamente inflitta.
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato, tramite il suo difensore, decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza riguardava un presunto vizio di motivazione relativo alla dosimetria della pena, ovvero al calcolo della sanzione applicata.
La Decisione della Suprema Corte sul concordato in appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. La decisione si basa su un consolidato orientamento giurisprudenziale che definisce la natura e i limiti del controllo giudiziale sul concordato in appello.
I giudici di legittimità hanno condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, ravvisando una colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della motivazione risiede nella natura stessa del concordato in appello, che la giurisprudenza qualifica come un “negozio processuale”. Si tratta di un patto liberamente stipulato tra le parti (imputato e accusa) che il giudice non può modificare, ma solo accogliere o rigettare nella sua interezza.
Il controllo che la Corte d’appello deve effettuare non riguarda la congruità o l’adeguatezza della pena concordata, ma esclusivamente la sua legalità. In altre parole, il giudice deve verificare che la pena rientri nella “forbice edittale”, ovvero nei limiti minimi e massimi previsti dalla legge per il reato contestato, e che non sussistano altri vizi di legalità (come un errato calcolo di aumenti o diminuzioni per le circostanze).
Poiché l’imputato ha volontariamente aderito all’accordo sulla pena, non può successivamente dolersene in Cassazione contestandone la misura. L’accettazione della proposta preclude la possibilità di mettere in discussione un elemento, quello della quantificazione della pena, che è stato oggetto di negoziazione e accordo.
Conclusioni
La pronuncia in esame rafforza un principio cardine della procedura penale: la scelta di accedere a un rito premiale come il concordato in appello comporta una rinuncia a determinate facoltà processuali. L’imputato che beneficia di una riduzione di pena grazie a un accordo con l’accusa non può, in un secondo momento, tentare di ottenere un’ulteriore limatura della sanzione in Cassazione, criticando la motivazione su un punto che egli stesso ha contribuito a definire. L’unica via di ricorso percorribile resta quella legata a un’eventuale e manifesta illegalità della pena, ipotesi non ravvisabile nel caso di specie.
È possibile impugnare in Cassazione una pena decisa con un concordato in appello?
No, non è possibile contestare la misura o la congruità della pena se questa è frutto di un accordo tra le parti. L’imputato, accettando il concordato, rinuncia a dolersene. Il ricorso è ammissibile solo se si lamenta un’illegalità della pena (es. una sanzione fuori dai limiti di legge).
Quale tipo di controllo effettua il giudice su un concordato in appello?
Il giudice non valuta se la pena sia giusta o congrua, ma si limita a un controllo di legalità. Deve verificare che l’accordo sia valido, che la qualificazione giuridica del fatto sia corretta e che la pena proposta rientri nei limiti previsti dalla legge per quel reato.
Cosa succede se un ricorso contro una pena concordata viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è manifestamente infondato, come in questo caso, viene dichiarato inammissibile. Ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, qualora si ravvisi una colpa, al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40007 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 40007 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a Chivasso il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/03/2024 della Corte di appello di Genova udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; ricorso trattato con procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Genova con sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen. del 12/3/2023, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle p riduceva la pena inflitta ad NOME COGNOME con sentenza del Tribunale di Geno del 21/11/2022.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazio deducendo la carenza della motivazione in ordine al profilo della dosimetria pena applicata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per essere manifestamente infondato l’u motivo cui è affidato.
Invero, la pena applicata al COGNOMECOGNOME COGNOME, correttamente determinat stata concordata con il Procuratore generale, per cui l’imputato no dolersene. La giurisprudenza di legittimità, invero, è consolidata nel riten il controllo che la Corte di appello deve effettuare in relazione a concordata è solo quello relativo alla legalità della pena, atteso che il
processuale liberamente stipulato dalle parti non può essere modificato d giudice, che può solo accogliere o rigettare la richiesta e, ove l’accolga, ver la legalità della pena (Sezione 3, n. 19983 del 9/6/2020, COGNOME, Rv. 279504 01). Dunque, il giudice di appello non deve neanche valutare la congruità del pena (Sezioni Unite, ordinanza n. 5466 del 28/1/2004, Gallo, Rv. 226715 – 01).
Nel caso di specie, non è ravvisabile l’illegalità della pena concordata, rientra nella forbice edittale prevista per il reato continuato ascritto al ric
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibili al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 12 settembre 2024.