Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, consentendo alle parti di accordarsi sui motivi d’appello e sulla pena. Ma cosa accade se, dopo aver raggiunto tale accordo, si decide comunque di presentare ricorso in Cassazione? Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce i limiti di tale impugnazione, ribadendo un principio consolidato: l’accordo preclude la possibilità di sollevare doglianze sui motivi oggetto di rinuncia.
Il Caso in Esame: dall’Accordo al Ricorso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imputato per reati di tentato indebito utilizzo di strumenti di pagamento e rapina aggravata. In secondo grado, la difesa e l’accusa raggiungevano un concordato in appello, che veniva accolto dalla Corte territoriale. L’accordo prevedeva una parziale riforma della sentenza di primo grado, con l’esclusione della recidiva e la determinazione di una pena concordata.
Nonostante l’accordo, il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione. In particolare, si sosteneva che i giudici d’appello avessero omesso di valutare le argomentazioni difensive, limitandosi a replicare il ragionamento del primo giudice.
Limiti del Ricorso dopo il Concordato in Appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura semplificata (de plano). La decisione si fonda su un punto cruciale: l’accordo raggiunto tra le parti ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. comporta una rinuncia ai motivi di gravame che ne sono oggetto. Di conseguenza, il successivo ricorso in Cassazione non può riproporre doglianze relative a tali motivi.
L’impugnazione è stata ritenuta non solo del tutto generica e priva dell’indicazione specifica dei punti e dei motivi contestati, ma anche basata su motivi non consentiti dalla legge. L’accordo tra le parti, infatti, limita la cognizione del giudice di legittimità ai soli motivi che non sono stati oggetto di rinuncia.
Le motivazioni della Suprema Corte
Nel motivare la propria decisione, la Suprema Corte ha richiamato la sua giurisprudenza costante (tra cui l’Ordinanza n. 50062 del 2023), secondo cui è inammissibile un ricorso per cassazione che riproponga doglianze relative a motivi rinunciati con il concordato in appello. L’imputato, accettando l’accordo, accetta anche la limitazione del proprio diritto di impugnazione. Pertanto, non può in un secondo momento dolersi della mancata valutazione, da parte del giudice d’appello, di argomenti che egli stesso ha implicitamente rinunciato a far valere.
La Corte ha quindi concluso che il ricorrente non poteva lamentare un’omessa motivazione su punti che, per effetto dell’accordo, erano usciti dal perimetro del giudizio di secondo grado.
Le conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza rafforza la natura vincolante del concordato in appello. Per gli operatori del diritto, ciò significa che la scelta di aderire a tale istituto deve essere ponderata attentamente, con la piena consapevolezza che essa implica una definitiva rinuncia a far valere determinate censure in sede di legittimità. La decisione evidenzia anche le conseguenze di un ricorso inammissibile: oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali, il ricorrente è stato condannato al versamento di una somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende, a causa dell’assenza di elementi che potessero giustificare la proposizione dell’impugnazione.
Cosa comporta la stipulazione di un concordato in appello?
La stipulazione di un accordo di questo tipo, ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., implica una rinuncia da parte dell’imputato a far valere determinati motivi di appello in cambio di una ridefinizione della pena concordata con il pubblico ministero.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa dopo un concordato in appello?
Sì, ma il ricorso è ammissibile solo per motivi che non sono stati oggetto della rinuncia derivante dall’accordo. Non è possibile riproporre doglianze relative ai punti sui quali le parti si sono accordate.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, oltre ad essere generico, si basava sulla presunta omessa valutazione da parte del giudice d’appello di argomenti che erano stati oggetto di rinuncia con il concordato. Tali motivi, pertanto, non erano consentiti dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40684 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 2 Num. 40684 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato a Sassuolo il DATA_NASCITA (C.U.I. CODICE_FISCALE) avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 16/06/2025 udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con sentenza del 16/06/2025, emessa ai sensi dell’art. 599bis cod. proc. pen., la Corte di appello di Genova, accogliendo il concordato proposto dalle parti, in parziale riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Genova del 14/06/2023, esclusa la recidiva, ha condannato l’imputato alla pena concordata in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 61 n. 10, 493ter cod. pen. (capo 3) e 61 n. 5, 628, commi 2 e 3, numeri 1 e 3quinquies cod. pen. (capo 4).
2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato denunciando vizio di motivazione in quanto i giudici di appello avevano omesso di valutare le argomentazioni dedotte dalla difesa nei motivi di gravame, ripetendo pedissequamente il percorso motivazionale del primo giudice.
3.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quanto l’impugnazione, oltre ad essere del tutto generica e priva dell’indicazione dei capi e punti impugnati e dei motivi, Ł stata proposta per motivi non consentiti. Ed infatti, secondo quanto costantemente affermato da questa Suprema Corte nei confronti della sentenza resa – come nel caso in esame – all’esito di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., Ł inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati posto che l’accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia (ex plurimis Sez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023, Rv. 285619 – 01). Il ricorrente non può dunque in alcun modo dolersi dell’omessa motivazione del giudice di appello sui motivi rinunciati.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.
Ord. n. sez. 1933/2025
CC – 05/11/2025
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 05/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME