Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il concordato in appello, disciplinato dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso che permette alle parti di accordarsi sulla determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce in modo netto i limiti del successivo ricorso per cassazione, stabilendo che non è possibile contestare punti che sono stati oggetto di rinuncia implicita nell’accordo stesso. Analizziamo la decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti di Causa
Nel caso di specie, un imputato era stato condannato in primo grado per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.). In sede di appello, la difesa e l’accusa raggiungevano un accordo sulla pena. La Corte di appello di Napoli, accogliendo il concordato in appello, riformava parzialmente la sentenza di primo grado: concedeva le attenuanti generiche, le giudicava equivalenti alla recidiva contestata e rideterminava la pena finale così come concordato tra le parti.
Il Ricorso in Cassazione e i Motivi di Doglianza
Nonostante l’accordo raggiunto, il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione. Secondo la difesa, i giudici d’appello avrebbero dovuto motivare in modo più approfondito sulla scelta di non concedere le attenuanti generiche nella loro massima estensione e sulla decisione di non escludere del tutto la recidiva, limitandosi a un giudizio di equivalenza. In sostanza, si contestavano proprio gli aspetti del trattamento sanzionatorio che erano stati il fulcro dell’accordo.
La Decisione della Suprema Corte e il concordato in appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura semplificata (de plano), senza nemmeno la necessità di un’udienza pubblica. La decisione si fonda su un principio consolidato in giurisprudenza: l’adesione al concordato in appello comporta una rinuncia implicita a contestare i punti che ne formano l’oggetto. L’imputato non può, da un lato, beneficiare della riduzione di pena derivante dall’accordo e, dall’altro, impugnare proprio i termini di quell’accordo.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte è chiara e lineare. L’istituto del concordato in appello limita la cognizione del giudice di legittimità ai soli motivi che non sono stati oggetto di rinuncia. Nel caso esaminato, l’accordo tra le parti prevedeva specificamente un nuovo trattamento sanzionatorio basato sul giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la recidiva. L’imputato, accettando questo patto processuale, ha implicitamente rinunciato a contestare tale bilanciamento. Di conseguenza, riproporre le medesime doglianze in sede di legittimità costituisce un’impugnazione per motivi non consentiti dalla legge, determinandone l’inammissibilità.
La Corte richiama un proprio precedente (Ord. n. 50062/2023) per ribadire che l’accordo limita il campo delle possibili censure. Pertanto, i vizi di motivazione relativi ai punti concordati non possono più essere fatti valere.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia rafforza la natura dispositiva e vincolante del concordato in appello. Per la difesa, ciò significa che la scelta di aderire a un accordo sulla pena deve essere ponderata attentamente, poiché preclude future contestazioni sui punti concordati. L’imputato ottiene certezza e una riduzione della pena, ma in cambio ‘cristallizza’ determinati aspetti della sentenza. Per il sistema giudiziario, la decisione conferma l’efficacia dello strumento nel definire i processi e ridurre il carico della Corte di Cassazione, evitando ricorsi pretestuosi su questioni già risolte consensualmente tra le parti. In definitiva, chi sceglie la via del concordato deve essere consapevole che sta compiendo una scelta strategica con effetti processuali definitivi.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa a seguito di concordato in appello?
Sì, ma solo per motivi non oggetto di rinuncia. Non è possibile contestare i punti che sono stati definiti dall’accordo stesso, come la quantificazione della pena o il bilanciamento delle circostanze.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso specifico?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’imputato ha contestato il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la recidiva, ovvero proprio l’aspetto del trattamento sanzionatorio che era stato definito con il concordato e al quale, di conseguenza, aveva rinunciato.
Quali sono le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso?
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata quantificata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40437 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 2 Num. 40437 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 28/11/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 07/10/2025 udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con sentenza del 07/10/2025, emessa ai sensi dell’art. 599bis cod. proc. pen., la Corte di appello di Napoli, accogliendo il concordato proposto dalle parti, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli del 07/01/2025, concesse le generiche equivalenti alla recidiva, ha condannato l’imputato alla pena concordata in relazione al reato di cui all’art. 648 cod. pen.
2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato denunciando vizio di motivazione in quanto i giudici di appello avevano omesso di valutare la concedibilità delle attenuanti generiche nella loro massima estensione e di escludere la recidiva contestata.
3.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano ai sensi dell’art. 610 comma 5bis , ultima parte, cod. proc. pen., in quanto l’impugnazione Ł stata proposta per motivi non consentiti. Ed infatti, secondo quanto costantemente affermato da questa Suprema Corte nei confronti della sentenza resa – come nel caso in esame – all’esito di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., Ł inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati posto che l’accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia ( ex plurimis Sez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023, Rv. 285619-01). L’odierno ricorrente non può dunque in alcun modo denunciare vizi di motivazione relativi a motivi – quelli aventi ad oggetto le generiche e la recidiva – cui aveva rinunciato concordando un nuovo trattamento sanzionatorio che prevedeva il giudizio di equivalenza proprio tra generiche e recidiva.
4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.
Ord. n. sez. 2153/2025
CC – 28/11/2025
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 28/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME