Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39344 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39344 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
La Corte d’appello di tglani 1/4 ” , con la pronuncia indicata in epigrafe, per quanto ancora rileva in questa sede, ha accolto il concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. concluso tra il Pubblico Ministero e la difesa di NOME COGNOME (con riferimento a fattispecie di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309), con rinuncia a tutti i motivi d’appello a eccezione delle doglianze in merito alla rideterminazione della pena.
Avverso la sentenza d’appello l’imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso COGNOME per cassazione deducente COGNOME l’omessa COGNOME motivazione COGNOME in COGNOME merito all’insussistenza di causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. oltre che alla commisurazione giudiziale della pena.
Il ricorso è inammissibile in applicazione di principi già sanciti e ribadit dalla Suprema Corte antecedentemente alla proposizione del ricorso per cassazione.
3.1. In merito occorre preliminarmente rilevare che secondo il costante orientamento di legittimità in materia, la rinuncia dell’imputato ai motivi d’appello in funzione dell’accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (entrata in vigore il 3 agosto 2017), limita la cognizione del giudice di secondo grado ai motivi non oggetto di rinuncia. L’accordo in esame produce quindi effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d’ufficio, sull’intero svolgimen processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nell’ipotesi di rinuncia all’impugnazione (cfr. Sez. 4, n; 30040, del 23/05/2024, COGNOME, in motivazione; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, COGNOME, non massimata; Sez. 4, n. 49411 del 16/10/2022, COGNOME, Rv. 283939 01, in motivazione; e; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, COGNOME, Rv. 273194 01). La rinuncia è irretrattabile; pertanto, si forma, per effetto delle preclusion il giudicato sostanziale sui relativi punti della decisione (Sez. 6, n. 44625 del 03/10/2019, NOME COGNOME, Rv. 277381 – 01; in motivazione; in merito agli effetti del concordato in termini di inammissibilità del ricorso per cassazione, si vedano altresì Sez. 4, n. 30040, del 23/05/2024, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 16/10/2022, cit., in motivazione, Sez. 4, n. 29866 dell’08/07/2022, COGNOME, Rv. 283451 – 01, in motivazione). In definitiva, per l’attuale orientamento di legittimità in esame, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Pubblico Ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento nel merito ex art. 129 cod. proc. pen. nonché, come nella specie, all’omessa derubricazione ovvero a vizi attinenti alla determinazione del trattamento sanzionatorio che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (ex plurimis: Sez. 4, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 – 01; si veda altresì Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, COGNOME, Rv. 285619 – 01, per cui, nei confronti della sentenza resa all’esito di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati, ivi compresi quelli aventi ad oggetto questioni di legittimi costituzionale, salvo il caso di irrogazione di una pena illegale, posto che l’accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi no oggetto di rinuncia – in fattispecie in cui il motivo d’appello rinunciato, attenend all’eccezione di costituzionalità dell’attenuante speciale di cui all’art. 452-decies cod. pen., comportava la rinuncia a un trattamento sanzionatorio più favorevole di quello oggetto di accordo -). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Merita altresì richiamare il principio per cui il giudice di secondo grado nell’accogliere la richiesta di concordato non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabili
delle COGNOME prove, COGNOME in COGNOME quanto, COGNOME in COGNOME ragione COGNOME dell’effetto COGNOME devolutivo COGNOME proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (ex plurimis: Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, COGNOME, Rv. 274522 – 01; Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, COGNOME, Rv. 273755 – 01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, COGNOME, Rv. 272853 – 01). I detti approdi sono stati recentemente ribaditi da Sez. 4, n. 46847 dell’11/10/2023, COGNOME, non massimata, che li ha ritenuti non contrastanti con l’iter logico-giuridico seguito da Sez. U, n. 19415 del -27/10/2022, COGNOME, Rv. 284481 – 01, nell’affermare la ricorribilità per cassazione della sentenza di accoglimento del concordato per aver omesso di dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia stessa (sul punto si veda altresì la successiva Sez. 5, n. 33266 del 09/05/2023, COGNOME, Rv. 284990 – 01, la quale, in considerazione della citata sentenza «COGNOME», ha ritenuto comunque inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di accoglimento del concordato con il quale si deduca la prescrizione, allorché la rinuncia ai motivi di appello abbia riguardato anche il motivo relativo all’intervenuta estinzione del reato, da intendersi, quindi, come rinuncia espressa alla prescrizione, ai sensi dell’art. 157, comma settimo, cod. pen.). È stato in particolare evidenziato dalla citata sentenza Sez. 4, n. 46874 dell’11/10/2023 (sul punto seguita da Sez. 4, n. 51609 del 07/11/2023, COGNOME, in motivazione, e da Sez. 4, n. 30040, del 23/05/2024, COGNOME, cit., in motivazione,) che le indicate Sezioni Unite hanno sancito il detto principio con riferimento a una causa di estinzione del reato, l’intervenuta prescrizione, e non in merito a un dedotto difetto di motivazione in ordine all’insussistenza di cause di proscioglimento nel merito ex art. 129 cod. proc. pen., peraltro argomentando da principio, la cui operatività non si attaglia all’ipotesi attualmente in esame, affermato in merito al diverso istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti (da Sez. U, n. 18953 del 25/02/2016, COGNOME, Rv. 266333, già espresso, in tema di rinuncia alla prescrizione da Sez. U, n. 43055 del 30/09/2010, COGNOME, Rv. 248379in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti), per cui la proposizione dell’accordo non implica di per sé rinuncia alla prescrizione ex art. 157, comma settimo, cod. pen., che invece richiede la forma espressa che non ammette equipollenti, causa estintiva alla quale consegue l’obbligo di immediata declaratoria previsto dall’art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
3.2. Orbene, il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è inammissibile in quanto deduce non censure relative alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Pubblico Ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice ovvero illegalità del trattamento sanzionatoria bensì l’omessa motivazione in merito al proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., per l’assunta detenzione per uso esclusivamente personale (peraltro, nonostante l’assenza di motivo d’appello sul punto), e la commisurazione giudiziale della pena come concordata, nonostante la sua non illegalità.
All’inammissibilità del ricorso, nella specie dichiarata senza formalità ex art. 610, comma 5, cod. proc. pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2024
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