Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38325 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38325 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
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i’dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione i
rispe GLYPH difen1. COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono, a mezzo dei sori di fiducia, avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale è stata loro applicata la pena concordata ai sensi degli artt. 599bis e 605 cod. prot pen. deducendo: a) la COGNOME vizio di motivazione in relazione al m ncato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; b) il NOME vizio di motiva all’accertamento della responsabilità penale. zionì: in ordine
Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I ricorsi sono palesemente inammissibili per una causa che può lichiararsi senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 21)17.
Sul punto va peraltro ricordato che, condivisibilmente, di recente questa Corte di legittimità ha ritenuto essere manifestamente infondata la queStiorr: di legittimità costituzionale dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. nella parte che prevede la procedura “de plano” per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti avverso le sentenze pronunciate a norma de!l’art. 599 .bis, :od. proc. pen., poichè è ragionevole la scelta del legislatore di semplificare le forme definitorie dell’impugnazione proposta avverso una decisione che accoglie l concorde prospettazione delle parti e perché avverso la decisione di inamrnissil Alta è comunque esperibile il ricorso straordinario previsto dall’art. 625-bis, cod proc. pen (Sez. 2, n. 40139 del 21/6/2018, COGNOME ed altro, Rv, 273920).
I proposti ricorsi sono inammissibili in quanto questa Corte di leiittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricor3o in .:assazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. ch deo rca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concor: ato in petto, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze rela Live a motivi rinunciati o, come nel caso che ci occupa, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art 129 cod. proc. pen (Sez. 2,, n. U002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). E in altra condivisibile pronuncia si è r badito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questíoni, anche rile”abili d’uf ficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal .- luovi) art. 599bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 20.17, n. 103 non solo limita
la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi ull’ir tero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analoga nentl: a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione. (così Sez. 5, Ordinanz n. , 9243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194, che, in applicazione del princi io, ri un caso analogo a quello che ci occupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. p oc. pen.).
Costituisce, pertanto, ius receptum che, a seguito deila reintroduzio le del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell’art. 1, comma 56, della ig gge i. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato .)roscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod pror pen., né sull’insussistenza di circostanze aggravanti in quanto, a causa dellreffet.o devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciati) ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (così Sez. 3, n. 30190 del 8/3/2018 COGNOME e altro Rv. NUMERO_DOCUMENTO che, in al: plicazione del principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione priopos.. o avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., con cui l’imputato deiluce a la mancanza di motivazione sulle condizioni di cui all’art. 129 cod. prcc. p n. e sull circostanza aggravante di cui all’art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990). -n li principi, peraltro, erano stati già affermati anche per la previgente richiesta 2vanzata a norma dell’art. 599, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 35101; del 8/5/2003, COGNOME, Rv. 226707; Sez. 2, n 39663 del 16/6/2004, COGNOME ed altri, Rv. 231109; Sez. 1, n. 43721 del 15/11/2007, COGNOME e altro, RNI. 238686; Sez. 1, n. 15601 del 28/3/2008, COGNOME, Rv. 240146; Sez. 6, n. 40573 del 20/9/2008, COGNOME ed altro, Rv. 241486; Sez. 1, n. 20967 del 26/2/2009, NOME e i altri, Rv. 243546; Sez. 5, n. 38530 del 03/6/2009, NOME ed altri, Rv. 245144) Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell’art. 616 cod proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inar missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al agamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanz one pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.P11.
Dichiara inammissibili i ricorsi . e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore Iella cassa delle ammende.
Così deciso il 3/10/2024