Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il concordato in appello, disciplinato dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del processo penale, consentendo alle parti di accordarsi sulla pena da applicare in secondo grado. Tuttavia, l’accesso a questa procedura comporta precise limitazioni al diritto di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 36195 del 2024, torna a fare chiarezza sui confini del ricorso avverso le sentenze emesse a seguito di tale accordo, in particolare quando si contesta la mancata applicazione delle cause di proscioglimento.
Il Caso in Esame: Dal Concordato al Ricorso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di estorsione. In secondo grado, la Corte di Appello di Roma, accogliendo la richiesta congiunta delle parti, riformava la sentenza di primo grado e, applicando le attenuanti generiche, determinava la pena in due anni e otto mesi di reclusione, oltre a una multa.
Nonostante l’accordo raggiunto, il difensore dell’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione. Il motivo del ricorso era uno solo: il vizio di motivazione della sentenza d’appello in relazione alla mancata verifica sulla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento immediato, come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale.
La Decisione della Corte di Cassazione e il concordato in appello
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, definendolo basato su motivi non consentiti. Gli Ermellini hanno colto l’occasione per ribadire un principio consolidato in materia di concordato in appello: l’ambito di impugnabilità di tali sentenze è estremamente circoscritto.
I Limiti dell’Impugnazione
Secondo l’orientamento della giurisprudenza, il ricorso in Cassazione contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo per questioni che attengono a:
1. Vizi della volontà: se la volontà dell’imputato di accedere al concordato non si è formata liberamente e consapevolmente.
2. Mancato consenso del P.M.: se manca l’accordo del Pubblico Ministero.
3. Difformità della pronuncia: se la decisione del giudice si discosta da quanto concordato tra le parti.
4. Illegalità della pena: se la pena applicata è illegale, ovvero esce dai limiti edittali fissati dalla legge per quel reato o è di specie diversa da quella prevista.
Al di fuori di queste ipotesi, ogni altra doglianza è da considerarsi inammissibile.
le motivazioni della Corte
La Corte ha spiegato che la scelta di accedere al concordato in appello implica una rinuncia implicita a far valere determinate censure. Tra queste rientrano proprio quelle relative alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p.
Presentare un ricorso basato su una presunta violazione di tale articolo è una ‘generica doglianza’ che non rientra nei motivi consentiti. L’accordo sulla pena presuppone che l’imputato, assistito dal suo difensore, abbia valutato la convenienza di una definizione rapida del processo a fronte di una pena certa, accettando implicitamente il quadro probatorio a suo carico e rinunciando a contestazioni di merito. Pertanto, lamentare a posteriori la mancata assoluzione per motivi di merito è una contraddizione logica e procedurale che il sistema non ammette.
le conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame consolida un principio fondamentale per chi opera nel diritto penale: la scelta del concordato in appello è una decisione strategica con conseguenze definitive. Se da un lato offre il vantaggio di una pena concordata e potenzialmente più mite, dall’altro chiude quasi ogni porta a un successivo ricorso in Cassazione.
Per gli avvocati e i loro assistiti, ciò significa che la valutazione sulla convenienza del concordato deve essere estremamente ponderata, analizzando a fondo non solo le prospettive di una pena ridotta, ma anche le reali possibilità di ottenere un’assoluzione nel merito. Una volta siglato l’accordo e ottenuta la sentenza, le uniche vie di impugnazione rimangono confinate a vizi procedurali specifici o a palesi illegalità della sanzione, escludendo ogni riesame del merito della vicenda.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza di ‘concordato in appello’ lamentando la mancata valutazione di cause di proscioglimento?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che sono inammissibili le doglianze relative alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. pen. quando si è di fronte a una sentenza emessa a seguito di concordato in appello, poiché si tratta di un motivo rinunciato con l’accordo stesso.
Quali sono i motivi ammessi per ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento in appello?
Il ricorso è ammissibile solo per motivi che riguardano vizi nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero, un contenuto della sentenza difforme dalla richiesta delle parti, oppure l’illegalità della pena inflitta (ad esempio, perché fuori dai limiti di legge).
Cosa si intende per ‘illegalità della sanzione’ che consente di impugnare il concordato in appello?
Per ‘illegalità della sanzione’ si intende una pena che non rientra nei limiti edittali previsti dalla legge per quel reato specifico (ad esempio, una pena superiore al massimo o inferiore al minimo legale) oppure una pena di specie diversa da quella prevista dalla norma.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 36195 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 36195 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME n. a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 14/3/2024
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Roma, in riforma della decisione del Gip del Tribunale di Civitavecchia in data 7/11/2023 e in accoglimento del concordato sull pena prospettato dalle parti, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, determinava anni due, mesi otto di reclusione ed euro 1333,34 di multa la pena inflitta a COGNOME NOME per il delitto di estorsione.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, il quale ha dedotto vizio della motivazione in relazione alla verifica circa la sussistenza di eventuali cau proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Questa Corte ha chiarito che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sul
richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizio proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rien nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 220 10/04/2019, Rv. 276102 – 01;Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170 – 01) sicché la generica doglianza in punto di violazione dell’art. 129 cod.proc.pen è irricevibil
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiara inammissibile con conseguenti statuizioni a norma dell’art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma, 11 luglio 2024
La Consigliera estensore
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La Presidente