Concordato in Appello: Quando l’Accordo Blocca il Ricorso in Cassazione
Il concordato in appello, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento processuale che consente all’imputato e al pubblico ministero di accordarsi sulla pena da applicare in secondo grado. Questa scelta, tuttavia, comporta conseguenze significative sulla possibilità di impugnare ulteriormente la decisione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti invalicabili posti da tale accordo, specialmente per quanto riguarda il ricorso per motivi di legittimità.
I Fatti del Caso
Nel caso di specie, un imputato aveva raggiunto un accordo con la Procura Generale presso la Corte di Appello. In cambio di una riduzione della pena, fissata a un anno e due mesi di reclusione, l’imputato rinunciava a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quello relativo al calcolo della pena per la continuazione del reato. Nonostante l’accordo, l’imputato presentava ricorso in Cassazione, sostenendo un’errata qualificazione giuridica del fatto, a suo dire da inquadrare come una semplice “resistenza passiva” penalmente irrilevante.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha ribadito un principio consolidato: l’accesso al concordato in appello preclude la possibilità di contestare in sede di legittimità le questioni che sono state oggetto di rinuncia, anche se potenzialmente rilevabili d’ufficio dal giudice. L’imputato, di conseguenza, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni: L’Effetto Preclusivo del Concordato in Appello
La motivazione della Corte si fonda sulla natura stessa del concordato in appello. Questo istituto processuale si basa su una rinuncia volontaria da parte dell’imputato. Accettando di concordare la pena, l’interessato rinuncia a far valere determinati motivi di impugnazione, limitando così la cognizione del giudice di secondo grado.
Questo effetto preclusivo, sottolineano gli Ermellini, non si esaurisce nel giudizio d’appello, ma si estende all’intero svolgimento processuale, compreso l’eventuale giudizio di legittimità. L’accordo tra le parti sui punti concordati, come la responsabilità e la qualificazione del fatto, implica una rinuncia implicita a sollevare in Cassazione ogni diversa doglianza. L’unica eccezione a questa regola ferrea riguarda l’ipotesi in cui venga applicata una pena illegale, circostanza non verificatasi nel caso in esame. La Corte richiama precedenti giurisprudenziali conformi, i quali hanno già stabilito che è inammissibile il ricorso per cassazione volto a censurare aspetti del giudizio, come la qualificazione giuridica, sui quali si è formato l’accordo.
Le Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La decisione in commento offre un importante monito per la difesa. La scelta di accedere al concordato in appello è una decisione strategica che deve essere ponderata attentamente. Se da un lato offre il vantaggio di una potenziale riduzione della pena e della certezza sull’esito del giudizio di secondo grado, dall’altro cristallizza la situazione processuale, chiudendo quasi ogni porta per un successivo ricorso in Cassazione. L’imputato e il suo difensore devono essere consapevoli che, salvo il caso eccezionale di una pena illegale, l’accordo sulla pena rappresenta l’atto conclusivo della vicenda processuale per tutte le questioni coperte dalla rinuncia.
È possibile ricorrere in Cassazione dopo aver concordato la pena in appello?
No, di regola non è possibile. La Corte di Cassazione ha stabilito che l’accordo sulla pena in appello (ex art. 599-bis c.p.p.) implica la rinuncia ai motivi di impugnazione oggetto dell’accordo, precludendo un successivo ricorso.
La rinuncia derivante dal concordato in appello vale anche per la qualificazione giuridica del fatto?
Sì. Secondo la sentenza, l’accordo tra le parti sui punti concordati, come in questo caso la pena, implica la rinuncia a sollevare nel successivo giudizio di legittimità ogni altra doglianza, inclusa quella relativa alla qualificazione giuridica del fatto.
Esiste qualche eccezione al divieto di ricorrere in Cassazione dopo un concordato in appello?
Sì, l’unica eccezione menzionata dalla Corte è il caso in cui venga irrogata una pena illegale. In assenza di tale circostanza, il ricorso è inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35604 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35604 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso proposto da COGNOME NOME; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che avverso la sentenza, emessa dalla Corte di appello di Salerno ex art. 599 bis cod. proc. pen., l’imputato ha proposto ricorso eccependo l’errata qualificazione giuridica del fatto, da inquadrarsi come mera “resistenza passiva” penalmente irrilevante;
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione, la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza ex art. 129 cod. proc. pen.) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194). Nel caso di specie risulta che l’imputato ha rinunciato a tutti i motivi di appello, ad esclusione di quello relativo all’aumento di pena per la continuazione, concordando con il PG una riduzione della pena nella misura poi irrogata dalla Corte di appello (anni uno e mesi due di reclusione). E’ stato già rilevato che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all’esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l’accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, COGNOME, Rv. 277196 – 01).
Considerato che all’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/09/2024.