Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 35530 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 35530 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME alias NOME nato in Marocco il DATA_NASCITA C.U.I. 033HMKM avverso la sentenza del 06/03/2024 della Corte di appello di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.
rappresentato e difeso nella presente fase di giudizio dall’AVV_NOTAIO, sostituto processuale nominato dal difensore fiduciario AVV_NOTAIO ex art.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte d’appello di Genova, con la sentenza impugnata in questa sede, in accoglimento della concorde richiesta delle parti formulata ai sensi dell’ art. 599 bis cod. proc. pen. rideterminava la pena inflitta nei confronti di NOME COGNOME alias NOME nella misura di un anno di reclusione ed euro 400,00 di multa in relazione al delitto di tentata estorsione continuata.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione l’imputato tramite il difensore fiduciario per lamentare, quale unico motivo, l’omessa motivazione in ordine alla insussistenza delle cause di proscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen.
Il motivo proposto è manifestamente infondato ed il ricorso va pertant dichiarato inammissibile.
In tema di concordato in appello, è consentito il ricorso in cassazi avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concord appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al cont difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglian relative ai motivi rinunciati, a vizi attinenti alla determinazione della pena si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta in quanto non rient limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge, alla motivazione circa il mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cau previste dall’art. 129 cod. proc. pen. che è proprio oggetto del presente r (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969; Sez. 2, n. 22002 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 202 Rv. 278170; Sez. 2, del 16/11/2023 n. 50062, COGNOME, Rv. 285619), alle questio rilevabili d’ufficio (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, COGNOME, Rv. 273194), sussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove (S 15505 del 19/03/2018, COGNOME, Rv. 272853), alla non configurabilità circostanze aggravanti (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, COGNOME, Rv. 273755), i quanto, a causa dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è li ai motivi non oggetto di rinuncia.
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese process e della somma di euro tremila, così determinata con riferimento ai profili di evidenziabili nel ricorso, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/09/2024.