Concordato in appello: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
L’istituto del concordato in appello, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta un’importante strumento deflattivo del contenzioso, consentendo alle parti di accordarsi sulla determinazione della pena in secondo grado. Tuttavia, tale accordo ha effetti preclusivi significativi sulle successive impugnazioni. Con la recente ordinanza n. 35094/2024, la Corte di Cassazione ha ribadito i rigidi limiti di ammissibilità del ricorso avverso una sentenza che ratifica tale accordo, chiarendo quali motivi possono essere sollevati e quali, invece, si intendono rinunciati.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma. In secondo grado, le parti avevano raggiunto un accordo sulla pena, che veniva rideterminata in cinque anni di reclusione e 24.000 euro di multa per reati gravi, tra cui detenzione di sostanze stupefacenti, ricettazione e violazioni in materia di armi. Nonostante l’accordo, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza.
La Decisione della Corte e il concordato in appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici di legittimità hanno richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la sentenza emessa a seguito di concordato in appello è ricorribile in Cassazione solo per motivi molto specifici. L’accordo tra le parti, infatti, limita fortemente l’ambito del successivo giudizio di legittimità.
Le Motivazioni: I Limiti dell’Impugnazione dopo l’Accordo
La motivazione della Corte si fonda sul principio che l’accordo sulla pena implica una rinuncia a far valere determinate questioni. Il potere dispositivo riconosciuto alle parti dall’art. 599-bis c.p.p. non solo vincola il giudice di secondo grado (che può solo accogliere o rigettare l’accordo), ma preclude anche la possibilità di sollevare in Cassazione doglianze relative a questioni di merito o a vizi di legge a cui si è di fatto rinunciato.
In particolare, la Corte ha specificato che il ricorso è ammissibile solo se riguarda:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
2. Il mancato o viziato consenso del Procuratore Generale sulla richiesta.
3. Un contenuto della pronuncia del giudice difforme rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
Sono invece inammissibili le censure relative a questioni, anche rilevabili d’ufficio come le cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., alle quali l’interessato ha rinunciato proprio in funzione dell’accordo. Accettando il concordato, l’imputato accetta anche che il processo si concluda sulla base di quanto pattuito, rinunciando a contestare, ad esempio, la valutazione delle prove o la sussistenza di determinate circostanze. Nel caso di specie, la pena applicata rientrava pienamente nell’accordo e nei limiti edittali, rendendo il ricorso privo di fondamento.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma che la scelta di accedere al concordato in appello è una decisione strategica con conseguenze definitive. L’imputato e il suo difensore devono essere pienamente consapevoli che, a fronte del beneficio di una pena certa e potenzialmente più mite, si perde la possibilità di contestare la sentenza di appello su un’ampia gamma di motivi. L’impugnazione in Cassazione viene drasticamente limitata a vizi procedurali legati alla formazione e all’applicazione dell’accordo, escludendo ogni riesame del merito della vicenda. La pronuncia sottolinea quindi la natura ‘tombale’ dell’accordo, che cristallizza l’esito del processo di secondo grado e ne preclude, salvo casi eccezionali, un’ulteriore revisione.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione dopo un concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.)?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo per motivi specifici e limitati, come vizi nella formazione della volontà di aderire all’accordo, il dissenso del Procuratore Generale o una decisione del giudice non conforme a quanto pattuito.
Quali motivi non si possono contestare in Cassazione dopo un accordo sulla pena in appello?
Non si possono contestare le questioni, anche rilevabili d’ufficio, a cui l’interessato ha implicitamente rinunciato con l’accordo. Ad esempio, non sono ammissibili doglianze sulla valutazione delle prove, sul merito della colpevolezza o sulla mancata applicazione di cause di proscioglimento come quelle previste dall’art. 129 c.p.p.
Cosa succede se si rinuncia a certi motivi di appello per ottenere un concordato sulla pena?
La rinuncia ai motivi di appello in funzione dell’accordo ha un effetto preclusivo sull’intero svolgimento processuale, incluso il giudizio di Cassazione. Significa che tali questioni non potranno più essere sollevate in una fase successiva, poiché si considerano definitivamente abbandonate dalla parte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35094 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35094 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avygo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.COGNOME NOME NOMENOME a mezzo del proprio difensore, E tenza indicata in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 599 bis E pen.con con la quale la Corte di Appello di Roma ha rideterminz relazione ai reati allo stesso ascritti di detenzione di sostanza stupef marijuana, hashish e cocaina, di ricettazione di armi e di una SE violazioni in matria di armi, nella misura di anni cinque di reclu 24.000 di multa. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugna vverso la sen! ss. cod. proc. ito la pena, in acente del tipo !rie di ulteriori isione ed euro :a.
Il ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma pen. introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 10 dal 3 agosto 2017. per cause che 5bis cod. proc. 3, a decorrere
Il proposto ricorso è inammissibile in quanto questa Corte d legittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen (Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Guaii, Rv. 272969). E in altra condivisibile pronuncia si è ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’int ressato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione. (così Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a quello che ci occupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.). La pena risulta poi applicata nella misura concordata tra le parti e la stessa si inserisce all’interno della forchetta edittale di riferimento, sulla base di criteri e
tali improntati al minimo.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenz determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sen 13.6.2000), alla condanna di parte NOMEnte al pagamento delle sp dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria n dicata in dispositivo. a di colpa nella t. n. 186 del ese del proceella misura in-
P.Q.M.
gamento delle la Cassa delle Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il NOMEnte al pa spese processuali e della somma di euro quattromila in favore de ammende.
Così deciso in Roma il 26/6/2024.