Concordato in appello: quando e perché non si può ricorrere in Cassazione
L’istituto del concordato in appello, noto anche come ‘patteggiamento in appello’, rappresenta uno strumento processuale che consente di definire il giudizio di secondo grado attraverso un accordo sulla pena tra l’imputato e il pubblico ministero. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini molto stretti entro i quali è possibile impugnare una sentenza emessa a seguito di tale accordo, chiarendo che la scelta di concordare la pena implica una rinuncia a far valere determinate doglianze.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla decisione della Corte di Appello che, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena avanzata dalle parti, aveva rideterminato la sanzione per un imputato. La nuova pena teneva conto della continuazione tra i reati oggetto del giudizio e quelli di una precedente sentenza irrevocabile, fissando la condanna complessiva in quattro anni e sei mesi di reclusione, oltre a una multa.
Contro questa sentenza, il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per Cassazione. Il motivo del ricorso era incentrato sulla presunta violazione di legge e sul vizio di motivazione, sostenendo che la Corte d’Appello non avesse verificato la possibile sussistenza di cause di non punibilità, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale, prima di ratificare l’accordo sulla pena.
La Decisione della Corte di Cassazione sul concordato in appello
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno affermato che il motivo addotto dal ricorrente non rientrava tra quelli consentiti dalla legge per impugnare una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. (concordato in appello). La decisione si allinea a un orientamento giurisprudenziale consolidato, che limita fortemente le possibilità di contestare in Cassazione le sentenze frutto di un accordo processuale.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato che, in tema di concordato in appello, il ricorso in Cassazione è ammissibile solo per motivi molto specifici. Questi includono:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere all’accordo.
2. Problemi relativi al consenso del pubblico ministero.
3. Un contenuto della sentenza difforme rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
4. L’illegalità della sanzione inflitta, qualora questa non rientri nei limiti previsti dalla legge o sia di specie diversa da quella legale.
Sono invece inammissibili tutte le altre doglianze, in particolare quelle relative a motivi a cui la parte ha implicitamente rinunciato con l’accordo. Tra questi rientra proprio la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento secondo l’articolo 129 c.p.p. Accettando il concordato, l’imputato accetta una sentenza di condanna a una pena determinata, rinunciando di fatto a contestare la propria colpevolezza e a far valere eventuali cause di esclusione della punibilità. Pertanto, la generica lamentela sollevata dal difensore è stata ritenuta irricevibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza rafforza un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la scelta di un rito alternativo, come il concordato in appello, comporta delle conseguenze precise, tra cui una significativa limitazione del diritto di impugnazione. Chi opta per questa via deve essere consapevole che sta barattando la possibilità di un’assoluzione nel merito con la certezza di una pena concordata e, di norma, più mite. Il ricorso in Cassazione rimane un’opzione residuale, esperibile solo per vizi ‘strutturali’ dell’accordo o della sentenza che lo recepisce, e non per rimettere in discussione la valutazione di colpevolezza.
In quali casi è possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di ‘concordato in appello’?
Il ricorso è ammesso solo per motivi relativi alla formazione della volontà di accedere all’accordo, al consenso del pubblico ministero, a un contenuto della sentenza diverso dall’accordo o a un’illegalità della pena inflitta (es. pena fuori dai limiti di legge).
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché la doglianza era generica e verteva sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., un motivo a cui l’imputato rinuncia implicitamente quando accetta il concordato sulla pena.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34659 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 34659 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/06/2024
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da COGNOME n. in Marocco il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia in data 6/11/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Venezia, in riforma delle decisioni d Tribunale di Verona in data 4/11/2022 e 25/11/2022 e in accoglimento del concordato sulla pena prospettato dalle parti, riconosciuta la continuazione fra i reati a giudizio e quelli della sentenza irrevocabile n.3588/2020 della stessa Corte d’Appello, determinava i complessivi anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 800,00 di multa la pena infli COGNOME per i reati addebitatigli.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, il quale ha dedotto violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla verifica circa la sussis eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod.proc.pen.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Questa C chiarito che in tema di concordato in appello è ammissibile il ricorso in cassazione sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla fo della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico minist richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammiss doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle cond proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determi pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto n nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, 10/04/2019, Rv. 276102 – 01;Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170 sicché la generica doglianza in punto di violazione dell’art. 129 cod.proc.pen è irric
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dic inammissibile con conseguenti statuizioni a norma dell’art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma il 27 giugno 2024
La AVV_NOTAIO estensore
La Presidente