Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33570 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33570 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CINQUEFRONDI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato av o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.COGNOME NOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 599 bis e ss. cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Messina che ha rideterminato la pena nei suoi confronti in relazione al reato di cui all’art.73 comma 1 dPR 309/90, deducendo violazione di legge in relazione all’omesso riconoscimento della circostanza speciale della collaborazione prestata ai fini della identificazione dei correi, pure implicitamente riconosciuta nel corpo motivazionale della sentenza impugnata, benchè valorizzata solo ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Assume il ricorrente che non doveva ritenersi estraneo al perimetro del giudizio consentito dalla devoluzione di un accordo sulla pena, l’esercizio da parte del giudice del potere di enucleare la corretta qualificazione giuridica del fatto posto a fondamento dell’accordo sulla pena.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
Il proposto ricorso è inammissibile in quanto questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen (Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). E in altra condivisibile pronuncia si è ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione. (così Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a quello
che ci occupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione s sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).
La pena risulta poi applicata nella misura concordata tra le parti e la stess inserisce all’interno della forchetta edittale di riferimento, sulla base di crite tali improntati al minimo. Errato è pertanto il divisamento secondo il quale il g dice, a fronte di accordo delle parti sul riconoscimento delle circostanze attenua generiche, in assenza di un errore di diritto, rilevabile ictu oculi, abbia omes riconoscere all’imputato una più favorevole qualificazione giuridica dei fatti e d circostanze dedotte.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 de 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa dell ammende.
Così deciso in Roma il 26/6/2024
Il Consigliere estensore
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