Concordato in Appello: Quando Non Puoi Più Fare Ricorso in Cassazione
Il concordato in appello, introdotto dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo che permette alle parti di accordarsi sulla rideterminazione della pena nel giudizio di secondo grado. Ma quali sono le conseguenze di tale accordo sulla possibilità di ricorrere ulteriormente in Cassazione? Una recente ordinanza della Suprema Corte fa luce sui limiti di questa facoltà, sottolineando l’effetto preclusivo dell’accordo.
Il Caso in Analisi: un Ricorso Dichiarato Inammissibile
Nel caso specifico, un imputato aveva proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Genova, emessa proprio a seguito di un accordo sulla pena. Nonostante l’intesa raggiunta, la difesa ha tentato di sollevare ulteriori questioni davanti ai giudici di legittimità. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha prontamente dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente anche al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
La Disciplina del Concordato in Appello e i Limiti all’Impugnazione
La decisione della Corte si fonda su un principio consolidato in giurisprudenza. Quando le parti accedono al concordato in appello, manifestano una volontà precisa: rinunciare a determinati motivi di impugnazione in cambio di un esito concordato sulla pena. Questo atto dispositivo, ovvero una libera scelta della parte, non solo vincola il giudice di secondo grado (che può accogliere o rigettare l’accordo), ma produce effetti che si estendono all’intero processo.
La Cassazione chiarisce che il ricorso contro una sentenza “patteggiata” in appello è ammissibile solo in casi eccezionali e circoscritti. Nello specifico, si può ricorrere se si lamentano:
1. Vizi nella formazione della volontà: ad esempio, se il consenso all’accordo è stato estorto o dato per errore.
2. Mancato consenso del pubblico ministero: se l’accordo è stato raggiunto senza il necessario assenso dell’accusa.
3. Contenuto difforme della sentenza: se il giudice ha emesso una pronuncia che non rispecchia i termini dell’accordo.
4. Illegalità della sanzione: se la pena concordata e applicata è illegale, perché diversa da quella prevista dalla legge o al di fuori dei limiti edittali.
Al di fuori di queste ipotesi, ogni altra doglianza è considerata inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Nelle motivazioni dell’ordinanza, i giudici supremi spiegano che l’accordo sulla pena in appello comporta una rinuncia implicita a far valere tutte le altre questioni, comprese quelle che il giudice potrebbe rilevare d’ufficio, come le condizioni per un proscioglimento secondo l’articolo 129 del codice di procedura penale. Il potere dispositivo riconosciuto alle parti dall’art. 599-bis c.p.p. ha un “effetto preclusivo sull’intero svolgimento processuale”, incluso il giudizio di legittimità. In sostanza, non si può prima accordarsi sulla pena e poi, successivamente, contestare aspetti del processo a cui si è volontariamente rinunciato.
Questa logica è analoga a quella della rinuncia espressa all’impugnazione: una volta fatta, non si può tornare indietro. Permettere il contrario significherebbe vanificare la funzione stessa dell’istituto del concordato, che mira a una rapida definizione del processo.
Le Conclusioni: Effetti Preclusivi e Conseguenze Economiche
La pronuncia riafferma con forza la natura vincolante del concordato in appello. Le parti che scelgono questa strada devono essere consapevoli che stanno limitando drasticamente le loro future possibilità di impugnazione. La sentenza che ne deriva è, di regola, definitiva, salvo i rari casi di vizi genetici dell’accordo o di palese illegalità della pena.
Inoltre, la Corte applica rigorosamente l’articolo 616 del codice di procedura penale, che prevede la condanna del ricorrente al pagamento non solo delle spese processuali ma anche di una somma alla Cassa delle ammende quando il ricorso è inammissibile. Tale sanzione, fissata nel caso di specie in 3.000,00 euro, serve a disincentivare impugnazioni dilatorie o pretestuose, rafforzando la stabilità delle decisioni giudiziarie basate su un accordo tra le parti.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è inammissibile per tutte le questioni che si considerano rinunciate con l’accordo, come la valutazione delle prove o le condizioni per il proscioglimento. L’accettazione del concordato limita fortemente le successive possibilità di impugnazione.
Quali sono gli unici motivi per cui si può impugnare una sentenza basata su un concordato in appello?
Il ricorso in Cassazione è ammesso solo se si denunciano vizi relativi alla formazione della volontà di accedere all’accordo, al consenso del pubblico ministero, a un contenuto della sentenza difforme dall’accordo, oppure se la pena applicata è illegale (ad esempio, perché non rientra nei limiti previsti dalla legge).
Cosa succede se si presenta un ricorso inammissibile contro una sentenza di concordato in appello?
Se la Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un’impugnazione senza fondamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43269 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43269 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
da GLYPH o alle GLYPH di; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170).
Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato i funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599-bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/10/2024