Concordato in Appello e Ricorso in Cassazione: i Limiti Imposti dalla Legge
Il concordato in appello, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso che consente alle parti di accordarsi sulla pena da applicare in secondo grado. Tuttavia, quali sono le conseguenze di tale accordo sulla possibilità di ricorrere in Cassazione? Con la recente ordinanza n. 43250/2024, la Suprema Corte ha tracciato confini netti, dichiarando inammissibile un ricorso proposto avverso una sentenza frutto di un patteggiamento in appello e ribadendo la natura quasi definitiva di tale scelta processuale.
Il Fatto: Dall’Accordo in Appello al Tentativo di Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. Tale sentenza non era il risultato di un dibattimento ordinario, ma la ratifica di un accordo sulla pena raggiunto tra la difesa e la Procura Generale, secondo la procedura del concordato in appello. Nonostante avesse acconsentito a tale accordo, l’imputato ha successivamente deciso di impugnare la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, sollevando questioni che, di fatto, erano state superate proprio dall’accordo stesso.
L’Analisi della Corte e i Limiti del Ricorso post Concordato in Appello
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile sulla base di un principio consolidato. L’adesione al concordato in appello implica una rinuncia volontaria da parte dell’imputato a contestare la sentenza di primo grado su determinati punti, in cambio di un trattamento sanzionatorio più mite. Questo atto dispositivo limita la cognizione del giudice di secondo grado ai soli punti non coperti dalla rinuncia e, soprattutto, produce un effetto preclusivo che si estende al successivo giudizio di legittimità.
La Corte ha specificato che il ricorso in Cassazione avverso una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo in casi eccezionali e circoscritti, quali:
* Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere all’accordo.
* Vizi relativi al consenso del pubblico ministero.
* Un contenuto della sentenza difforme rispetto all’accordo pattuito tra le parti.
Al di fuori di queste ipotesi, sono inammissibili tutte le altre doglianze, incluse quelle relative a motivi a cui si è rinunciato, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.) e persino ai vizi nella determinazione della pena, a meno che questa non si traduca in una sanzione palesemente illegale o non prevista dalla legge per quel tipo di reato.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione alla base di questa rigorosa interpretazione risiede nella natura stessa dell’istituto. Il concordato in appello è un patto processuale che si fonda sulla volontà delle parti. Consentire all’imputato di rimettere in discussione in Cassazione questioni coperte dall’accordo svuoterebbe di significato l’istituto stesso, vanificandone la funzione di economia processuale. La Corte sottolinea come il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599-bis c.p.p. non solo delimita l’oggetto del giudizio d’appello, ma preclude l’intero svolgimento processuale successivo su quei punti, in modo analogo a quanto avviene con la rinuncia all’impugnazione.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito per la difesa. La scelta di aderire a un concordato in appello deve essere ponderata con estrema attenzione, poiché costituisce una strada quasi senza ritorno. Una volta siglato l’accordo, le possibilità di un successivo controllo da parte della Corte di Cassazione si riducono drasticamente. La decisione conferma che il sistema processuale valorizza la volontà delle parti di definire il contenzioso, ma esige coerenza, sanzionando con l’inammissibilità e la condanna alle spese i tentativi di aggirare gli effetti preclusivi derivanti dalle proprie scelte difensive.
È sempre possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza emessa dopo un ‘concordato in appello’?
No. L’ordinanza chiarisce che il ricorso è ammissibile solo per motivi molto specifici, come vizi nella formazione della volontà di accordo, nel consenso del pubblico ministero o se la sentenza del giudice è difforme dall’accordo raggiunto.
Se si accetta un concordato in appello, si rinuncia a far valere determinate questioni?
Sì. L’accordo sulla pena in appello comporta una rinuncia a contestare i motivi che non sono stati esclusi dall’accordo stesso. Questa rinuncia ha un effetto preclusivo che si estende anche al giudizio di Cassazione, impedendo di sollevare questioni a cui si era volontariamente rinunciato.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di ‘concordato in appello’ viene dichiarato inammissibile?
Come stabilito nel caso di specie e ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, a meno che non dimostri di aver proposto il ricorso senza colpa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43250 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43250 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dat GLYPH so all GLYPH arti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170).
Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato i funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599-bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/10/2024