Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il concordato in appello, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, consentendo alle parti di accordarsi sulla rideterminazione della pena in secondo grado. Tuttavia, la scelta di questo rito comporta importanti conseguenze sulla possibilità di impugnare la decisione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i limiti del ricorso avverso tali sentenze, chiarendo i motivi di inammissibilità.
I Fatti del Caso
Nel caso in esame, un imputato aveva proposto ricorso per Cassazione avverso una sentenza della Corte di Appello emessa a seguito di un concordato in appello. L’imputato lamentava una presunta mancata motivazione da parte dei giudici di secondo grado in merito a due aspetti specifici: l’insussistenza di cause di non punibilità (previste dall’art. 129 c.p.p.) e la correttezza della qualificazione giuridica del reato contestato. In sostanza, pur avendo acconsentito a una determinata pena, il ricorrente cercava di rimettere in discussione l’accertamento di responsabilità davanti alla Suprema Corte.
La Decisione della Corte e i Limiti del Concordato in Appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, adottando la procedura semplificata de plano, ossia senza la necessità di un’udienza pubblica, come previsto per i casi di manifesta inammissibilità. La decisione si fonda su un principio cardine che regola il concordato in appello: l’adesione a questo rito processuale implica una rinuncia implicita a contestare il merito della responsabilità penale.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte è netta e lineare. Quando le parti processuali scelgono il concordato in appello, l’oggetto della discussione si restringe esclusivamente alla misura della pena. L’accordo raggiunto tra accusa e difesa, e recepito dalla Corte d’Appello, rende definitivo l’accertamento della responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto, così come stabiliti nella sentenza di primo grado. Di conseguenza, non è più possibile, in sede di legittimità, sollevare questioni che avrebbero dovuto essere oggetto dei motivi di appello, ai quali l’imputato ha rinunciato per accedere al rito concordato. L’impugnazione che deduce la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento è, pertanto, strutturalmente inammissibile, poiché tenta di riaprire una discussione sul merito che la scelta processuale del concordato ha precluso. La Corte ha quindi applicato l’art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa pronuncia rafforza l’interpretazione secondo cui il concordato in appello è un istituto che si basa su una logica premiale-abdicativa. L’imputato ottiene un beneficio (la riduzione della pena) ma, in cambio, abdica al diritto di contestare l’affermazione di colpevolezza. La decisione della Cassazione serve come un chiaro monito: la scelta di questo rito deve essere ponderata, poiché chiude la porta a successive contestazioni sul merito della vicenda. Il ricorso per Cassazione rimane possibile solo per vizi specifici legati alla formazione dell’accordo o a errori procedurali nel rito stesso, ma non per rimettere in discussione la colpevolezza.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa con “concordato in appello”?
Sì, ma solo per motivi molto specifici che non riguardino il merito della responsabilità penale. Il ricorso è inammissibile se contesta l’accertamento di colpevolezza o la qualificazione giuridica del fatto, poiché l’accordo implica una rinuncia a tali motivi.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’imputato ha tentato di contestare la mancata valutazione di cause di non punibilità e la correttezza della qualificazione giuridica, questioni di merito a cui aveva rinunciato scegliendo il rito del concordato in appello.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che propone un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata, come stabilito dall’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in € 3.000,00.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 30455 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 30455 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI DATA_NASCITA avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ricorso trattato de plano.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ricorso avverso l’indicata sentenza pronunciata ex art. 599 bis c.p.p. su istanza di concordato, l’imputato ha dedotto la mancata motivazione in relazione alla insussistenza di motivi di non punibilità ed alla correttezza della qualificazione giuridi
Il ricorso è inammissibile poiché è tale il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., in ragione della rinuncia ai motivi impugnazione sul merito che hanno reso definitivo l’accertamento di responsabilità, e cWAla qualificazione giuridica del fatto.
L’impugnazione è quindi inammissibile (ex art. 606 co.3 c.p.p.) ed alla relativa pronuncia può pervenirsi con procedura de plano, secondo quanto disposto dall’art.610 comma 5 bis c.p.p., con conseguente condanna ex art. 616 c.p.p. del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.
P.O.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce suali e dell somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.