Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’istituto del concordato in appello, introdotto nel nostro ordinamento con la legge n. 103 del 2017, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, consentendo alle parti di accordarsi sulla definizione del processo in secondo grado. Tuttavia, la scelta di aderire a tale accordo comporta precise conseguenze sulla possibilità di impugnare la decisione successiva. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 27829/2024) offre un chiarimento fondamentale sui limiti del ricorso contro una sentenza emessa a seguito di concordato, specialmente quando si lamenta la mancata applicazione di cause di proscioglimento.
Il Caso: Ricorso Contro la Sentenza di Patteggiamento in Appello
Nel caso di specie, un imputato condannato per un reato previsto dall’art. 73 del dpr 309/1990 (Testo Unico sugli stupefacenti) ha presentato ricorso per cassazione avverso una sentenza di secondo grado, emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. a seguito di un accordo tra le parti. L’unico motivo di doglianza sollevato era l’omessa pronuncia da parte del giudice d’appello sulla sussistenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale.
La doglianza del ricorrente
Il ricorrente sosteneva che, nonostante l’accordo sulla pena, il giudice avrebbe comunque dovuto, prima di ratificare l’accordo, verificare l’assenza di evidenti cause di non punibilità. In sostanza, si contestava una violazione del dovere del giudice di esaminare il merito della questione, anche in presenza di un accordo processuale.
Limiti al Ricorso dopo il Concordato in Appello: La Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo un’interpretazione rigorosa della normativa sul concordato in appello. La decisione si fonda sulla natura stessa dell’istituto e sulle modifiche legislative che lo hanno introdotto.
La normativa di riferimento: l’art. 599-bis c.p.p.
L’articolo 599-bis, comma 1, del codice di procedura penale stabilisce che la Corte di appello decide in camera di consiglio quando le parti, dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, ne fanno richiesta, rinunciando agli altri eventuali motivi. Questo meccanismo implica una rinuncia volontaria a contestare aspetti che non sono oggetto dell’accordo. La scelta di accedere a tale procedura non è neutra, ma comporta l’accettazione delle sue regole e delle sue conseguenze.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha ribadito un principio giurisprudenziale ormai consolidato. Quando le parti optano per il concordato in appello, le doglianze relative a motivi a cui si è rinunciato o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. diventano inammissibili in sede di legittimità. L’accordo stesso presuppone una rinuncia a far valere tali questioni, concentrando il dibattito solo sui punti concordati.
I vizi denunciabili
Secondo la Cassazione, le uniche censure che possono essere validamente sollevate contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. sono quelle relative a vizi specifici dell’accordo, quali:
1. Vizi nella formazione della volontà delle parti di accedere al concordato.
2. Difetti nel consenso del Procuratore Generale alla richiesta.
3. Un contenuto della pronuncia del giudice difforme rispetto a quanto pattuito tra le parti.
Nel caso analizzato, il ricorrente non lamentava nessuno di questi vizi, ma contestava il merito della decisione, ovvero il mancato proscioglimento. Tale motivo è stato ritenuto estraneo al perimetro delle contestazioni ammissibili.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame rafforza la natura dispositiva e negoziale del concordato in appello. La scelta di questa via processuale è strategica e deve essere ponderata attentamente dalla difesa, poiché preclude la possibilità di sollevare in Cassazione questioni di merito che si considerano implicitamente superate dall’accordo. La decisione della Corte ha l’effetto di responsabilizzare le parti, che, una volta raggiunto un accordo, non possono più rimettere in discussione il fondamento dell’accusa, se non per i ristretti e specifici vizi procedurali legati alla formazione e all’esecuzione del patto stesso. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di “concordato in appello” lamentando la mancata valutazione di cause di proscioglimento?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che, a seguito di un concordato in appello, le doglianze relative alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.) sono inammissibili, poiché tali motivi si intendono rinunciati con l’accordo.
Quali sono gli unici motivi per cui si può ricorrere in Cassazione contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello?
Il ricorso è ammissibile solo per motivi che riguardano vizi nella formazione della volontà delle parti di accedere all’accordo, il consenso del Procuratore Generale, o un contenuto della pronuncia del giudice difforme rispetto a quanto concordato.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27829 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27829 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/11/2023 del GIP TRIBUNALE di MESSINA
`rtat rE7Tarti.; –
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
•
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. in relazione al reato di cui all’art. 73 dpr 309/1990 lamentando, con unico motivo di ric omessa pronuncia in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art 129 cod proc. pen.
Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti. A seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 10 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l’art. 599-bis, comma 1, secondo cu Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previs dall’articolo 589 cod. proc. pen., ne fanno richiesta dichiarando di conc:ordare sull’accoglime in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i quali viene chiesto l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giud anche la pena sulla quale sono d’accordo. Quanto ai vizi denunciabili è stato affermato ch nell’applicazione di tale norma si è così affermato che è ammissibile il ricorso in cassaz avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi al formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso d AVV_NOTAIO generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, ment sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione d condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, R 272969). Deve pertanto ritenersi che le uniche doglii3nze proponibili siano quelle relative eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accede concordato in appello, ed all’eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appe (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102 – 01).
Nel caso in disamina, come detto, il ricorrente lamenta il mancato proscioglimento ai sens dell’art. 129 cod. proc. pen.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2024
Il Consigliere estensore COGNOME Il Presidente