Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8611 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 8611 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a NAPOLI il 29/09/1984 avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza ex art.599 bis cod. proc. pen. del 22 ottobre 2024 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale cittadino del 13 febbraio 2024 a seguito di giudizio abbreviato, ha rideterminato la pena, su concorde richiesta delle parti, per il reato di furto pluriaggravato nei confronti dell’imputato COGNOME COGNOME confermando nel resto.
2.Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato attraverso il difensore e procuratore speciale deducendo i seguenti motivi.
2.1. Con i due motivi ha dedotto mancanza di motivazione quanto alla sussistenza della penale responsabilità del ricorrente, e alla entità del trattamento sanzionatorio essendosi la Corte territoriale limitata a riformulare la entità della pena.
Il ricorso è stato deciso ai sensi dell’art.610 comma 5 bis cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.Prima di analizzare le censure del ricorrente occorre premettere che per il concordato con rinuncia ai motivi di gravame nei confronti della pronuncia di primo
grado – istituto questo reintrodotto nel sistema processuale all’esito dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 (a far data dal 3 agosto 2017)- non è stata prevista una disciplina specifica in merito alle censure proponibili con ricorso per cassazione, essendo stata stabilita espressamente solo la declaratoria di inammissibilità de plano ex art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
Questa Corte, tuttavia, ha più volte evidenziato come, in tema di concordato in appello, sia ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170; Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).
Va segnalato che le Sezioni Unite di questa Corte le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che nei confronti della sentenza resa all’esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza. (S.U. n. 19415 del 27/10/2022, dep.2023, COGNOME, Rv. 284481).
Indubbia risulta essere l’assenza di simmetria tra la limitazione dei motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento e la mancata previsione di simili od analoghe limitazioni ai motivi proponibili avverso la sentenza di cui all’art. 599 bis cod. proc. pen., non circondata da analoghi limiti rispetto al patteggiamento e da ipotesi di censure ricorribili per cassazione, con la conseguenza che le uniche doglianze proponibili sono quelle, come accennato, relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all’eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, nonché alla illegalità della sanzione inflitta.
Peraltro, la disciplina del patteggiamento in appello previgente, poi abrogato dal D.L. 92/2008 non era difforme. Infatti, secondo l’orientamento di questa Corte, nel cd. patteggiamento della pena in appello, ai sensi dell’art. 599, comma 4, cod. proc. pen., le parti esercitavano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non poteva essere unilateralmente modificato – salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata – da chi lo aveva
promosso o vi aveva aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226715).
Alla stregua dei suddetti principi, in merito al denunciato, deve rilevarsi l’inammissibilità di esso, non essendo deducibile- per quanto già evidenziato -con il ricorso per cassazione avverso il concordato in appello, la carenza di motivazione sul proscioglimento e del trattamento sanzionatorio.
3.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Consegue altresì, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. l’onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma in data 21 gennaio 2025
Il Co COGNOME ere estensore Il Presidente