Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 24298 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 24298 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a Roma COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a Roma
avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE DI APPELLO DI ANCONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto che venga dichiarata l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dei difensori dei ricorrenti che hanno insistito nell’accoglimento dei motivi di ricorso, con ogni conseguente statuizione.
M
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 24/11/2023, visto l’art. 599-bis cod. proc. pen., sull’accordo delle parti limitatamente al trattamento sanzionatorio, in parziale riforma della sentenza n. 4 del 12/01/2023 del Gup presso il Tribunale di Urbino, concesse la circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, con l’aumento per la continuazione e la diminuente per la scelta del rito, ha rideterminato la pena nei confronti di COGNOME NOME in anni tre e mesi due di reclusione ed euro 1300,00 di multa e nei confronti di COGNOME NOME nella misura di anni tre di reclusione ed euro 1400,00 di multa, con conferma nel resto della sentenza impugnata, in ordine ai reati agli stessi rispettivamente ascritti in rubrica.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, per mezzo dei difensori, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
NOME NOME ha dedotto la nullità della sentenza impugnata per erronea applicazione della legge penale e/o carenza della motivazione e sua illogicità quanto alla disciplina della continuazione applicata; la Corte di appello aveva ritenuto la ricorrenza di due reati, e conseguentemente applicato due aumenti in continuazione in ordine al capo 3) della rubrica, nonostante fosse stato contestato un unico reato.
COGNOME NOME ha dedotto la ricorrenza di violazione di legge in relazione agli artt. 125, 177, 546, 597 cod. proc pen., atteso che la Corte di appello, sebbene avesse accolto la proposta di concordato a seguito di accordo tra le parti, non aveva tenuto conto dei motivi nuovi depositati dalla difesa in data 22.10.2023, con i quali, atteso il comportamento processuale tenuto dall’imputato nella fase successiva alla commissione dei delitti, era stata richiesta la rideterminazione della pena inflitta con la sentenza di primo grado, in considerazione del calcolo seguito che era partito non dal minimo edittale per la violazione più grave oggetto di contestazione; secondo la difesa, la violazione di legge incide sulla corretta determinazione della pena, atteso che il concordato in appello prende atto esclusivamente dei minori aumenti a titolo di continuazione rispetto a quanto stabilito nel primo grado di giudizio.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che i ricorsi veragan0 VM.-dichiarati inammissibili.
La parte civile COGNOME NOME ha inviato memoria con richiesta di dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e nota spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I COGNOME ricorsi COGNOME sono COGNOME inammissibili COGNOME perché proposti con COGNOME motivi manifestamente infondati ed in parte non consentiti.
Quanto al ricorso del COGNOME COGNOME, occorre osservare che, come correttamente evidenziato dal Procuratore generale, la Corte di appello, proprio in correlazione alle richieste delle parti e della specifica descrizione del fatto imputato, ha ritenuto la sussistenza di due distinti episodi di vendita di sostanza stupefacente, in considerazione della diversa collocazione temporale delle due condotte. Non ricorre,dunque iil vizio lamentato, né è presente una pena che per come richiesta dalle parti e tra le stesse concordata si possa in alcun modo ritenere illegale. In tal senso,si deve ricordare che questa Corte ha affermato, con principio che qui si intende ribadire, che “In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge ” (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170-01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102-01, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, COGNOME, Rv. 279504-01). Il ricorrente richiama elementi che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effettuata in appello ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.
Il motivo proposto dallo COGNOME è ia sua volta, manifestamente infondato, oltre che non consentito. In tal senso si è affermato, con principio che qui si intende ribadire, che in tema di concordato con rinuncia agli altri motivi di appello, la richiesta concordata tra accusa e difesa ex art. 599-
bis cod. proc. pen. è proponibile solo in relazione a uno dei motivi già contenuti nell’atto d’impugnazione, non potendo avere ad oggetto richieste nuove, formulate nell’udienza di trattazione del giudizio di secondo grado (Sez. 2, 4859 del 22/12/2022, dep. 2023, Derbali, Rv. 284429-01). Le richieste formulate con i motivi nuovi (incentrati in modo del tutto aspecifico sulla determinazione della pena della reclusione), successivamente alla conclusione delle richieste inoltrate su accordo delle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. peri., sono dunque del tutto eccentriche e non consentite in relazione alle scelte già effettuate in modo risolutivo dal ricorrente.
In relazione ai motivi proposti, in applicazione del disposto di cui all’art. 616 cod. proc. pen. i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila, stimata equa, in favore della cassa delle ammende.
In applicazione del disposto di cui all’art. 619, comma secondo, cod. proc. pen. deve essere rettificata la misura della pena inflitta a COGNOME NOME (sebbene sul punto non sia stato proposto motivo di ricorso, ma ricorrendo nella determinazione della pena indicata in dispositivo una evidente discrasia rispetto al criterio di giudizio indicato in motivazione nella individuazione della pena concordata) in euro 1333.
Devono, infine, essere rigettate le richieste della parte civile costituita quanto alla liquidazione delle spese per come proposte con apposita nota, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, od il suo rigetto, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960-03; Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 17544 del 30/03/2021, COGNOME, non mass.; Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021, COGNOME, non mass.; da ultimo, in motivazione, Sez. U, n. 887de1 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886-01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
K
Visto l’art. 619 cod.proc. pen. rettifica la misura della pena pecuniaria inflitta a COGNOME NOME in euro 1333.
Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese avanZata dalla parte civile COGNOME NOME.
Così deciso il 23 maggio 2024.