Concordato in appello: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile?
L’istituto del concordato in appello, noto anche come ‘patteggiamento in appello’, rappresenta uno strumento processuale finalizzato a definire il giudizio di secondo grado attraverso un accordo sulla pena tra imputato e Procura Generale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 24199 del 2024, offre un importante chiarimento sui limiti del successivo ricorso per Cassazione. La decisione sottolinea come l’accordo sulla pena abbia un effetto preclusivo su molte delle doglianze che altrimenti potrebbero essere sollevate, rendendo di fatto il ricorso inammissibile.
I fatti del caso
Nel caso di specie, la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma di una sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena per un imputato a due anni e sei mesi di reclusione. Tale decisione era il risultato di un accordo intercorso tra le parti, ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale. Nonostante l’accordo, l’imputato, tramite il proprio difensore, decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione proprio in relazione al trattamento sanzionatorio concordato.
La decisione della Corte sul concordato in appello
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure la necessità di formalità di rito. La decisione si fonda su un principio consolidato in giurisprudenza: l’accesso al concordato in appello implica una rinuncia implicita a far valere determinati motivi di impugnazione.
Il potere dispositivo riconosciuto alle parti dall’art. 599-bis c.p.p. non solo limita la cognizione del giudice d’appello (che deve limitarsi a ratificare l’accordo se congruo), ma produce effetti preclusivi sull’intero percorso processuale, incluso il giudizio di legittimità davanti alla Cassazione. Di conseguenza, contestare il trattamento sanzionatorio, che è stato l’oggetto stesso dell’accordo, costituisce una doglianza inammissibile.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha spiegato che, in tema di concordato in appello, il ricorso successivo è ammissibile solo per motivi molto specifici. In particolare, è possibile contestare:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere all’accordo.
2. Difetti nel consenso del Procuratore Generale sulla richiesta.
3. Un contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
Sono invece inammissibili tutte le doglianze relative a motivi a cui si è rinunciato con l’accordo. Questo include non solo la valutazione del trattamento sanzionatorio, ma anche la mancata valutazione di eventuali cause di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p. (le cosiddette cause di non punibilità), anche se rilevabili d’ufficio. L’accordo sulla pena, in sostanza, ‘cristallizza’ il processo in quel punto, impedendo un riesame di questioni che le parti hanno scelto di non coltivare per ottenere il beneficio di una pena concordata e ridotta.
Le conclusioni
Questa ordinanza conferma un orientamento rigoroso e coerente della giurisprudenza. La scelta di accedere al concordato in appello è una decisione strategica che comporta benefici (certezza e riduzione della pena) ma anche rinunce significative. Chi opta per questa via deve essere consapevole che le possibilità di un successivo ricorso per Cassazione sono estremamente limitate e circoscritte ai soli vizi genetici dell’accordo. La sentenza impugnata diventa, per tutto il resto, definitiva. L’imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di quattromila euro, a causa della manifesta inammissibilità del suo ricorso.
È sempre possibile ricorrere in Cassazione dopo un concordato in appello?
No. Il ricorso in Cassazione dopo un concordato in appello è possibile solo per un numero limitato di motivi, legati a vizi dell’accordo e non al merito della decisione.
Quali motivi di ricorso sono ammissibili dopo un accordo sulla pena in appello?
Sono ammissibili i motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere all’accordo, al consenso del Procuratore Generale e al caso in cui la pronuncia del giudice sia difforme rispetto a quanto concordato.
Se si accetta un concordato in appello, si rinuncia a far valere altre questioni?
Sì. L’accordo sulla pena implica la rinuncia a far valere motivi di doglianza relativi a questioni che non attengono ai vizi dell’accordo stesso, come la valutazione del trattamento sanzionatorio o la sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24199 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24199 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BITONTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di BARI
tia udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma sentenza del Tribunale di Bari del 16 luglio 2018, previo accoglimento dell’acc intercorso tra le parti, ha rideterminato in anni due e mesi sei di reclusione inflitta nei confronti di COGNOME NOME in relazione al reato di cui agli artt. bis, co. 1, e 495, commi 1 e 2, n. 2, cod. pen.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione in di trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità sensi dell’art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen. introdotto dall’art. 1, com della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
Questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appel ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della pa accedere al concordato in appello, al consenso del AVV_NOTAIO generale sulla rich ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizi proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen (Sez. 2, Ordinanza n. 30990 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). E in altra condivisibile pronuncia si è ribadito inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizion giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento process ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinu all’impugnazione. (così Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, R 273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a quello che ci oc ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa ne determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
t
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 29 maggio 2024.