Concordato in appello: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
Il concordato in appello, noto anche come ‘patteggiamento in appello’, è uno strumento processuale che consente all’imputato e al pubblico ministero di accordarsi sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con una possibile ridefinizione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce in modo netto i limiti del successivo ricorso avverso la sentenza che ratifica tale accordo, stabilendo quando l’impugnazione diventa inammissibile.
Il caso: ricorso dopo un concordato in appello
Un imputato, dopo aver raggiunto un accordo con la Procura Generale presso la Corte di Appello, ha visto la sua pena rideterminata con una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale. Nonostante l’accordo, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione.
I motivi del ricorso
Il ricorrente ha sollevato un unico motivo di impugnazione, lamentando un vizio di motivazione. In particolare, sosteneva che la Corte di Appello avesse omesso di motivare sulla mancata applicazione delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p. e sulla conferma della recidiva contestata. In sostanza, pur avendo concordato la pena, l’imputato riteneva che il giudice avrebbe dovuto comunque spiegare perché non lo avesse assolto.
I limiti del concordato in appello secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo un principio consolidato in materia. La decisione di accedere al concordato in appello non è priva di conseguenze: essa implica una rinuncia ai motivi di impugnazione che ne sono oggetto.
I motivi non consentiti
Secondo la Suprema Corte, il ricorso contro una sentenza di concordato è ammissibile solo per motivi molto specifici, quali:
1. Vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere all’accordo.
2. Problemi legati al consenso fornito dal pubblico ministero.
3. Contenuto della pronuncia del giudice difforme dall’accordo.
4. Illegalità della pena applicata (ad esempio, se è di tipo diverso da quella prevista dalla legge o supera i limiti edittali).
Qualsiasi altro motivo, specialmente se relativo a questioni di merito a cui si è rinunciato con l’accordo, è considerato inammissibile.
le motivazioni
La Corte ha spiegato che, in ragione dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato rinuncia ai motivi di appello tramite il concordato, la cognizione del giudice di secondo grado si restringe drasticamente. Il giudice non è più tenuto a valutare le condizioni per un proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p., né l’insussistenza di cause di nullità, perché la sua analisi è limitata ai soli aspetti non coperti dalla rinuncia.
L’adesione al concordato rappresenta una scelta strategica che ‘congela’ il merito della vicenda processuale in cambio di un beneficio sulla pena. Pretendere che il giudice motivi su aspetti ai quali si è volontariamente rinunciato è una contraddizione logica e procedurale. La Corte ha inoltre definito il motivo di ricorso come ‘generico ed apodittico’, ovvero privo di una critica specifica e argomentata.
le conclusioni
Questa ordinanza conferma che la scelta del concordato in appello è una decisione che preclude quasi ogni ulteriore via di impugnazione. L’imputato e il suo difensore devono ponderare attentamente i benefici di un accordo sulla pena rispetto alla perdita della possibilità di contestare nel merito la propria responsabilità o altri aspetti della sentenza di primo grado. La porta della Cassazione rimane aperta solo per vizi procedurali gravi che inficiano la validità dell’accordo stesso o per palesi illegalità della sanzione, ma è saldamente chiusa per le questioni di merito a cui si è scelto di rinunciare.
È possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza emessa a seguito di ‘concordato in appello’?
Sì, ma solo per motivi specifici e limitati. Il ricorso è ammissibile se riguarda vizi nella formazione della volontà di accordarsi, nel consenso del pubblico ministero, o se la pena applicata è illegale (ad esempio, diversa da quella prevista dalla legge o fuori dai limiti edittali).
Se accetto un ‘concordato in appello’, il giudice deve comunque valutare se posso essere prosciolto ai sensi dell’art. 129 c.p.p.?
No. Secondo la Corte di Cassazione, aderendo al concordato, l’imputato rinuncia ai motivi di appello che avrebbero potuto portare a un proscioglimento. Di conseguenza, il giudice non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento, poiché la sua cognizione è limitata dagli effetti dell’accordo.
Cosa succede se il ricorso contro una sentenza di ‘concordato in appello’ viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle Ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37337 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 37337 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA; avverso la sentenza pronunciata in data 28/03/2025 dalla Corte di Appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito “de plano”;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’imputato, per il tramite del difensore, impugna la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata in data 28/03/2025 dalla Corte di Appello di Napoli ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen..
con un unico motivo, si deduce il vizio di motivazione per essere omessa la motivazione sulla insussistenza dei presupposti per addivenire ad una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. e “in ordine all’applicazione della recidiva così come contestata”.
a .
Il ricorso è inammissibile in quanto con il medesimo vengono dedotti motivi non consentiti.
Questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, in tema di concordato in appello, che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione RAGIONE_SOCIALE condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102). Deve ricordarsi il pacifico insegnamento di legittimità secondo cui, in tema di “patteggiamento in appello” come reintrodotto ad opera dell’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una RAGIONE_SOCIALE cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE prove, in quanto, in ragione dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, COGNOME, Rv. 274522 Massime precedenti Conformi: N. 15505 del 2018 Rv. 272853).
Il ricorrente, nella specie, peraltro in forma del tutto generica ed apodittica, si limita a dolersi dell’omessa ovvero apparente motivazione sui presupposti per la pronuncia di sentenza ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. e sull’applicazione della recidiva.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila a favore della RAGIONE_SOCIALE, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Così deciso in Roma, il 24/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presliente