Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 37461 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37461 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/10/2025
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da
COGNOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 879/2025
NOME COGNOME
UP – 02/10/2025
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sui ricorsi proposti da:
NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nata ad Asolo il DATA_NASCITA,
avverso la sentenza del 28 novembre 2024 della Corte di appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilitˆ dei ricorsi;
Con sentenza del 28 novembre 2024 la Corte di appello di Venezia, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Rovigo in data 18 luglio 2023, ha applicato, ai sensi dellÕart. 599cod. proc. pen., la pena concordata di: 1) anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 309 di multa a NOME COGNOME; 2) anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 400 di multa a NOME.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con un unico motivo deduce la violazione dei criteri di valutazione della prova indiziaria, ritenuta inidonea ad affermare la responsabilitˆ oltre ogni ragionevole dubbio.
Ricorre per cassazione anche NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
3.1. Con il primo motivo deduce la nullitˆ della sentenza nella parte in cui la Corte di appello non ha disposto Òmotu proprioÓ (p. 3 ricorso) la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria; decisione, questa, in alcun modo motivata.
3.2. Con il secondo ed il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata valutazione, da compiersi art. 129 cod. proc. pen, di ÒeventualiÓ (p. 5) cause di non punibilitˆ.
3.3. Con il quarto e quinto motivo lamenta l’eccessivitˆ della pena irrogata e lÕerronea qualificazione giuridica del fatto.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
1. I ricorsi sono inammissibili.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME propone motivi non consentiti.
Iniziando con il secondo ed il terzo motivo, il cui esame deve ritenersi logicamente preliminare, osserva il Collegio che, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione, la definizione del procedimento con il concordato in
appello, relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena (nel caso, in punto di responsabilitˆ) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimitˆ (Sez. 4, n. 21532 del 17/04/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, COGNOME, Rv. 273194 Ð 01; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, COGNOME, Rv. 271258 – 01).
Ne consegue, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimitˆ, che il giudice di appello, nell’accogliere la richiesta di pena concordata art. 599cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen. Ð su cui invece si incentrano il secondo e terzo motivo di ricorso – in ragione dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, posto che una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 3, n. 7041 del 26/11/2024, dep. 2025, DellÕImperio, non mass.; Sez. 5, n. 32082 del 02/05/2024, COGNOME, non mass.; conf., Sez. 4, n. 52803 del 14/9/2018, COGNOME, Rv. 274522 – 01; Sez. 5, n. 15505 del 19/3/2018, COGNOME, Rv. 272853 – 01).
In tali casi, il ricorso in cassazione è dunque ammissibile se si deducono Ð contrariamente a quanto accaduto nella specie – motivi relativi alla formazione della volontˆ della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice.
Debbono ugualmente ritenersi inammissibili, poichŽ non consentite, le censure inerenti alla modulazione del trattamento sanzionatorio, genericamente proposte con il quarto motivo.
Quanto al quinto motivo osserva il Collegio che proprio perchŽ l’accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimitˆ ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile d’ufficio (con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale), deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto offerta dalla sentenza resa all’esito del concordato (Sez. 4, n. 40683 del 03/10/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, COGNOME, Rv. 277196 Ð 01), che peraltro in ricorso si contesta solo genericamente.
Infine, quanto al primo motivo è sufficiente osservare che in caso di concordato sulla pena in appello con rinuncia, il giudice non pu˜ sostituire d’ufficio la pena detentiva con le sanzioni sostitutive, in assenza di esplicita richiesta delle parti (Sez. 4, n. 26501 del 22/05/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 17471 del 26/03/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 43980 del 26/10/2023, COGNOME, Rv. 285484 Ð 01).
Intervenuto lÕaccordo, che sia privo di una tale previsione, non sussiste pertanto l’obbligo del giudice d’appello di pronunciarsi sul punto specifico, o di motivare circa l’insussistenza dei presupposti per la sostituzione ai sensi dell’art. 20cod. pen.
Anche il ricorso proposto nellÕinteresse AVV_NOTAIO devolve un motivo non consentito, oltre che intrinsecamente aspecifico: il ricorrente, infatti, accedendo al concordato ha rinunciato a tutti i motivi in punto di responsabilitˆ (p. 2 sentenza impugnata), oggi riproposti attraverso un generico riferimento alle caratteristiche della prova indiziaria ed alla violazione del canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
Stante lÕinammissibilitˆ dei ricorsi e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitˆ (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila ciascuno.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Cos’ deciso in Roma, il 2 ottobre 2025
Il consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME