Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il concordato in appello, introdotto dall’art. 599 bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso che consente alle parti di accordarsi sulla pena da applicare in secondo grado. Tuttavia, quali sono i limiti all’impugnazione successiva di una sentenza che recepisce tale accordo? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa chiarezza, stabilendo l’inammissibilità del ricorso fondato su motivi a cui le parti hanno implicitamente rinunciato con l’accordo stesso.
La Vicenda Processuale
Nel caso in esame, due imputati ricorrevano per cassazione avverso una sentenza della Corte di assise di appello di Venezia. In secondo grado, le parti avevano raggiunto un accordo sulla pena, che era stata rideterminata in sei anni di reclusione per entrambi, previo riconoscimento di una circostanza attenuante. La Corte d’appello aveva accolto il concordato in appello, emettendo una sentenza conforme.
Il Ricorso in Cassazione e la Presunta Illegalità della Pena
Nonostante l’accordo, gli imputati presentavano ricorso alla Suprema Corte, lamentando la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b, del codice di procedura penale. Nello specifico, sostenevano che la pena applicata fosse illegale perché la Corte d’appello aveva omesso qualsiasi riferimento ai criteri di commisurazione della pena previsti dagli articoli 133 e 133 bis del codice penale, rendendo la motivazione carente.
Le Motivazioni della Suprema Corte sul concordato in appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, fornendo una motivazione chiara e basata su principi consolidati. I giudici hanno sottolineato che la scelta del concordato in appello comporta una rinuncia a tutti i motivi di impugnazione, ad eccezione di quelli oggetto dell’accordo stesso (nel caso di specie, il riconoscimento di un’attenuante).
La Corte ha precisato che la pena inflitta, essendo compresa nei limiti edittali previsti dalla legge per il reato contestato, non poteva essere definita ‘illegale’. La doglianza relativa alla mancanza di motivazione sui criteri dell’art. 133 c.p. è inammissibile, poiché l’accordo tra le parti sostituisce di fatto la valutazione discrezionale del giudice su tali aspetti. La rideterminazione della pena è avvenuta, infatti, seguendo il ‘criterio di calcolo concordato’, come esplicitato dalla stessa sentenza d’appello.
Richiamando un precedente giurisprudenziale (Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023), la Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: una volta che il giudice d’appello ha accolto le richieste concordate, le parti non possono più dedurre in sede di legittimità un difetto di motivazione o altre questioni relative ai motivi a cui hanno rinunciato. L’accordo processuale preclude, di fatto, un successivo ripensamento sulle questioni coperte dall’intesa.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza rafforza la natura e la finalità del concordato in appello. La decisione chiarisce che l’adesione a questo rito alternativo non è priva di conseguenze: essa implica una consapevole rinuncia a far valere determinate censure in un successivo grado di giudizio. Il ricorso in Cassazione contro una sentenza frutto di concordato resta possibile, ma solo per contestare vizi gravi, come l’applicazione di una pena effettivamente illegale (cioè non prevista dall’ordinamento) o errori procedurali che inficiano la validità dell’accordo stesso. Non è invece consentito utilizzare l’impugnazione per rimettere in discussione aspetti, come la motivazione sulla quantificazione della pena, che l’accordo stesso ha lo scopo di superare.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza d’appello basata su un concordato tra le parti?
Sì, ma solo per motivi molto specifici. Il ricorso non è consentito per contestare la motivazione della pena o altre questioni che sono state oggetto di rinuncia con l’accordo stesso, a meno che la pena non sia ‘illegale’, ovvero al di fuori dei limiti stabiliti dalla legge.
Quando una pena concordata in appello può essere considerata illegale?
Secondo la Corte, una pena è ‘illegale’ quando non rientra nei limiti edittali (minimo e massimo) previsti dalla norma per il reato contestato. La semplice mancanza di una motivazione dettagliata sui criteri di quantificazione della pena (ex art. 133 c.p.) non la rende illegale se frutto di un accordo tra le parti accolto dal giudice.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità impedisce alla Corte di Cassazione di esaminare il merito del ricorso. Di conseguenza, il provvedimento impugnato diventa definitivo e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37389 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 1 Num. 37389 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA NOME COGNOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/04/2025 della Corte di assise di appello di Venezia udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
RITENUTO IN FATTO
NOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza con la quale la Corte di assise di appello di Venezia, accogliendo il concordato intervenuto in appello ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., ha rideterminato per entrambi in anni sei di reclusione la pena irrogata in primo grado, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 nr. 4 cod. pen.
Con l’unico motivo di ricorso denunciano la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., lamentando l’illegalità della pena poiché il giudice di merito ha omesso ogni riferimento ai criteri di cui agli artt. 133 e 133 bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
Il motivo proposto non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta in appello.
La Corte di assise di appello ha accolto il concordato proposto dalle parti, con rinunzia a tutti i motivi d’impugnazione diversi da quelli relativi al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 nr. 4 cod. pen., e proceduto alla rideterminazione della pena secondo il criterio di calcolo concordato, analiticamente esplicitato nella motivazione della sentenza.
La pena irrogata, compresa nei limiti edittali della norma violata, non è illegale, per cui è inammissibile la doglianza avanzata dai ricorrenti.
La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, qualora il giudice di appello abbia raccolto le richieste concordemente formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurre in sede di legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati (Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628 – 02).
L’inamnnissibilità va dichiarata con procedura de plano, da cui consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 novembre 2025
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