Il Concordato in Appello: Quando l’Accordo sulla Pena Blocca il Ricorso in Cassazione
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, ma le sue implicazioni possono essere decisive per l’esito finale del processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito in modo inequivocabile i limiti che derivano da tale accordo, specialmente per quanto riguarda la possibilità di presentare un successivo ricorso per cassazione. La pronuncia sottolinea come la rinuncia ai motivi di appello, in favore di un accordo sulla pena, produca un effetto preclusivo che si estende anche al giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso: Un Ricorso Collettivo dopo l’Accordo
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava un gruppo di imputati che avevano proposto ricorso avverso una sentenza della Corte d’Appello. In sede di appello, gli stessi imputati avevano rinunciato a tutti i motivi di gravame, ad eccezione di quello relativo alla riduzione della pena. Su questo unico punto, avevano raggiunto un accordo con la Procura Generale, ottenendo una rideterminazione della sanzione.
Nonostante l’accordo, gli imputati presentavano ricorso in Cassazione sollevando diverse questioni: alcuni lamentavano la mancata motivazione sull’insussistenza di cause di proscioglimento, altri l’erronea qualificazione giuridica dei fatti, altri ancora l’eccessività della pena (nonostante l’accordo) e la mancata applicazione di pene sostitutive. In sostanza, cercavano di riaprire in sede di legittimità questioni a cui avevano espressamente rinunciato in appello.
Il Principio del Concordato in Appello e l’Effetto Preclusivo
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella natura stessa del concordato in appello. Questo istituto si fonda su un accordo tra le parti (difesa e accusa) che, in cambio di una riduzione della pena, comporta la rinuncia agli altri motivi di impugnazione. Tale rinuncia non è una mera formalità, ma un atto processuale con conseguenze vincolanti.
La Corte ha ribadito un principio consolidato in giurisprudenza: la definizione del procedimento tramite concordato limita la cognizione del giudice di secondo grado e ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale successivo. Accettando l’accordo sulla pena, l’imputato accetta implicitamente anche l’affermazione della propria responsabilità penale e la qualificazione giuridica del fatto così come cristallizzate nella sentenza di primo grado, rinunciando a contestarle ulteriormente.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Concordato in Appello
Sulla base di queste premesse, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi presentati. Gli Ermellini hanno spiegato che le censure mosse dagli imputati erano del tutto generiche e, soprattutto, proposte per motivi non consentiti dalla legge, data la scelta processuale precedentemente compiuta.
L’Inammissibilità dei Motivi di Ricorso
I giudici hanno chiarito che non è possibile, dopo aver concordato la pena, dolersi in Cassazione della mancata valutazione di cause di proscioglimento o della presunta erronea qualificazione giuridica. L’accordo stesso presuppone la condivisione di tali aspetti del giudizio. La richiesta concordata tra accusa e difesa sulla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità e non può essere modificata.
La Questione delle Pene Sostitutive
Anche il motivo relativo alla mancata applicazione di pene sostitutive è stato respinto. La Corte ha precisato che, in sede di concordato in appello, l’applicazione di tali pene presuppone una richiesta esplicita da parte dell’interessato durante l’udienza. Nel caso di specie, non solo tale richiesta non era stata fatta, ma non era neppure stato dedotto dai ricorrenti che fosse stata formulata.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla logica e sulla funzione dell’istituto del concordato in appello. Permettere a un imputato di beneficiare di un accordo sulla pena e, contemporaneamente, di continuare a contestare nel merito la sentenza, snaturerebbe la finalità dell’istituto, che è quella di definire il processo in modo rapido e certo. La rinuncia ai motivi di appello è il corrispettivo della riduzione della pena. Tale rinuncia, una volta effettuata, preclude la possibilità di riproporre le medesime questioni in sede di legittimità. La Corte ha citato diversi precedenti conformi (tra cui Cass. n. 29243/2018 e Cass. n. 4665/2020), confermando un orientamento ormai consolidato.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame offre un importante monito per la pratica legale. La scelta di aderire a un concordato in appello deve essere attentamente ponderata, poiché comporta conseguenze definitive. Rinunciare ai motivi di gravame per ottenere uno sconto di pena significa chiudere la porta a future contestazioni sulla responsabilità e sulla qualificazione del reato. La decisione sancisce che l’accordo processuale è un patto vincolante che non può essere aggirato con un tardivo ripensamento in sede di ricorso per Cassazione. Gli imputati sono stati quindi condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Cosa succede se accetto un concordato in appello sulla pena e poi presento ricorso in Cassazione per altri motivi?
Il ricorso verrà dichiarato inammissibile. L’accordo sulla pena implica la rinuncia a tutti gli altri motivi di appello (come la contestazione della responsabilità o la qualificazione del reato) e tale rinuncia ha un effetto preclusivo che impedisce di sollevare nuovamente tali questioni davanti alla Corte di Cassazione.
Il concordato in appello garantisce l’applicazione di pene sostitutive al carcere?
No, non automaticamente. Secondo la Corte, la possibilità di applicare pene sostitutive in sede di concordato in appello presuppone che la parte interessata ne abbia fatto esplicita richiesta durante la relativa udienza. In assenza di una richiesta specifica, il giudice non è tenuto a considerarle.
Dopo un concordato in appello, è ancora possibile contestare l’eccessività della pena in Cassazione?
No. La richiesta di concordato sulla misura finale della pena, una volta accettata, è vincolante nella sua integralità. L’accordo stesso definisce la pena, e non è possibile rimetterla in discussione successivamente, poiché l’accoglimento della richiesta postula la condivisione di tutti gli elementi che hanno portato a quel calcolo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 8641 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 6 Num. 8641 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/02/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TARANTO il 28/09/1990 NOME nato a TARANTO il 29/09/1979 COGNOME NOME nato a TARANTO il 06/11/1980 COGNOME nato a TARANTO il 25/01/1977 COGNOME nato a TARANTO il 10/06/1989 COGNOME NOME nato a TARANTO il 05/05/1995 NOME nato a COGNOME NOME il 28/10/1997 COGNOME NOME nato a TARANTO il 11/12/1989 COGNOME NOME nato a TARANTO il 21/12/1985 COGNOME NOME nato a TARANTO il 02/08/1982 COGNOME NOME nato a TARANTO il 13/07/1996 NOME nato a TARANTO il 08/03/1988 NOME COGNOME nato a TARANTO il 21/09/1967 NOME COGNOME nato a TARANTO il 05/02/1998
avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ire -a7g -eTt1te le conclusi°
Letti ricorsi proposti dai sopra indicati imputati
OSSERVA
Ritenuto che i ricorsi – con il quale si eccepisce l’illegittimità e il vizio d motivazione della sentenza di appello, emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. risultano, oltre che del tutto generici, proposti per motivi non consentiti dalla legge e vanno dunque dichiarati inammissibili con procedura de plano;
Rilevato infatti che i ricorrenti COGNOME, COGNOME COGNOME COGNOME e COGNOME censurano la sentenza di appello per non avere la Corte territoriale motivato adeguatamente in merito all’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e comunque in ordine alla propria responsabilità penale per i fatti a loro ascritti; che i ricorrenti COGNOME e COGNOME si dolgono dell mancata attivazione da parte dei Giudici del gravame della procedura di cui all’art. 545 bis cod. proc. pen. finalizzata all’applicazione delle pene sostitutive della reclusione irrogata; che i ricorrenti COGNOME, COGNOME e COGNOME eccepiscono l’erronea qualificazione giuridica dei fatti a loro ascritti; che, infine, i ricorre COGNOME, COGNOME e COGNOME deducono l’eccessività della pena inflitta;
Rilevato che risulta che i predetti imputati hanno rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quello relativo alla riduzione della pena, rideterminata, d’accordo con il PG, nella misura poi irrogata dalla Corte di appello;
Ritenuto che, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione, la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena (in punto di affermazione della penale responsabilità e dosimetria della pena) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, COGNOME, Rv. 273194); che, in tema di concordato in appello, la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l’accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019 04/02/2020, COGNOME, Rv. 278114 – 01); che la possibilità di applicare le pene sostitutive di cui all’art. 20 bis cod. pen. in sede di concordato in appello presuppone che la parte interessata ne abbia fatto esplicita richiesta nella relativa udienza (Sez. 4, n. 43980 del 26/10/2023, Cruz, Rv. 285484 – 01), il che nella specie neppure viene dedotto dai citati ricorrenti;
Ritenuto dunque che tutti i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma giudicata congrua in relazione alle cause di inammissibilità – di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2025
SEZIONE VI PENALE