Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36518 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36518 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso di COGNOME sulla erronea qualificazione giuridica del reato di cui al capo c, denuncia l’omessa motivazione sul punto, in assenza di devoluzione della questione per l’intervenuta rinuncia ai motivi di appello diversi dalla pena (v. verbale della udienza in data 05.02.2025), così proponendo un motivo per ragioni non consentite, secondo il consolidato orientamento di legittimità per il quale, nei confronti della sentenza resa all’esito di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati, ivi compresi quelli aventi ad oggetto questioni di legittimità costituzionale, salvo il caso di irrogazione di una pena illegale, posto che l’accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619 – 01);
Ritenuto che il ricorso di NOME, con il primo motivo, nel denunciare l’omessa motivazione sulla misura di sicurezza in relazione a motivo oggetto di appello, non considera la intervenuta rinuncia ai motivi di appello diversi dalla pena (v. verbale di udienza cit.), che ha dato luogo al concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., così incorrendo nella inammissibilità del motivo proposto secondo il richiamato precedente orientamento di legittimità in quanto, in tema di concordato in appello, la rinuncia a tutti i motivi diversi da quelli afferenti alla determinazione della pena comprende anche la doglianza relativa all’applicazione di misure di sicurezza, non riguardando queste ultime il trattamento sanzionatorio, ma un capo autonomo della decisione (Sez. 4, n. 40683 del 03/10/2024, COGNOME, Rv. 287256 – 01);
Ritenuto che il secondo motivo, con il quale si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al mancato accoglimento della istanza di applicazione di pena sostitutiva in relazione al reato di cui all’art. 74 d.P. R. 9 ottobre 1990 n. 309 – e, in via subordinata, si sollecita rimessione di questione di costituzionalità dell’art. 59, comma 1, lett. d) della legge n. 689/81, come introdotto dall’art. 71, comma 1 lett. g), d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150 in relazione alla ostatività del titolo di reato all’applicazione della pena sostitutiva – è proposto per ragioni non consentite, non potendosi censurare l’applicazione
della pena detentiva concordata tra le parti, ove – come nella specie – non illegale (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020,Coppola, Rv. 279504);
Ritenuto, invero, che alla predetta istanza di pena sostitutiva, formulata dal difensore dell’imputato dopo l’intervenuto accordo sulla pena detentiva (v. verbale di udienza cit.), non poteva darsi accesso in quanto modifica unilaterale dello stesso accordo, incompatibile con la struttura e la funzione dell’istituto previsto dall’art. 599-bis cod. proc. pen. adito dalle parti (cfr. Sez. 6, n.7002 del 9 gennaio 2024, Previte, n.m.);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, il solo COGNOME, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, essendo il ricorso di NOME proposto senza colpa in ragione dell’errato accesso dato dalla Corte di merito alla istanza di applicazione della pena sostitutiva.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, il solo COGNOME NOME, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24.10.2025