Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 18857 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 18857 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; si è proceduto ai sensi dell’art. 610, corna 5 bis, cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello Roma, in riforma della sentenza del locale Tribunale, riduceva la pena inflitta a COGNOME alla misura concordata fra le parti per i delitti contestatigli ai sensi degli artt. 497 bis (capo e 496 (capo B) cod. pen.
La Corte riteneva, poi, inammissibile la richiesta di sostituzione della pena perché non proposta con l’atto di appello (depositato il 3 maggio 2023 e quindi dopo l’entrata in vigore della nuova normativa) o con i motivi nuovi (Cass. n. 41313/23) e non inserita nel concordato della pena.
Riteneva, comunque, che vi fossero motivi che facevano presumere che l’imputato non si sarebbe attenuto alle prescrizioni impostegli.
L’imputato ha proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi.
Con il primo, censura l’omessa valutazione della sussistenza delle ragioni di proscioglimento elencate nell’art. 129 cod. proc. pen., l’omessa valutazione della congruità della pena applicata e la mancata sostituzione della medesima (anche in applicazione dell’art. 545 bis cod. proc. pen.).
Con il secondo motivo deduce l’erronea individuazione del reato più grave in quello contestato al capo A della rubrica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
In tema di concordato in appello, si è ricordato che:
è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2D19, dep. 2020, M., Rv. 278170);
è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato
dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, COGNOME, Rv. 279504);
non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d’ufficio oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell’accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv. 283878).
Se ne deduce l’inammissibilità del ricorso in relazione alla mancata verifica delle ipotesi previste dall’art. 129 cod. proc, pen. e della congruità della pena così come calcolata.
Come inammissibile, per essere stato congruamente motivato dalla Corte di appello, risulta il diniego della sostituzione delle pene detentive avendone negativamente valutato la meritevolezza in considerazione della complessiva condotta tenuta dall’imputato e quindi ai sensi degli artt. 58 legge n. 689/1981 e 133 cod. pen.
L’inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. trattandosi di ricorso avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen.
2 – All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso, in Roma l’11 aprile 2024.