Concordato in Appello: Quando l’Accordo Chiude la Porta alla Cassazione
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, ma le sue implicazioni sono definitive. Con l’ordinanza n. 13298 del 2024, la Corte di Cassazione torna a ribadire un principio fondamentale: l’accordo raggiunto in appello preclude, di norma, la possibilità di presentare un successivo ricorso per cassazione. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo essere stato condannato in primo grado, decideva di appellare la sentenza. Nel corso del giudizio di appello, la difesa raggiungeva un accordo con la Procura Generale, perfezionando un concordato in appello. La Corte d’Appello di Bari, preso atto dell’accordo, emetteva una sentenza che ne recepiva i termini.
Nonostante l’accordo, l’imputato proponeva comunque ricorso per cassazione, sollevando un motivo specifico relativo alla revoca di una misura di confisca disposta in precedenza. La questione, quindi, era se tale ricorso potesse essere esaminato nel merito, nonostante il patto processuale siglato.
La Decisione della Cassazione sul concordato in appello
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un’interpretazione consolidata della natura e degli effetti del concordato in appello. Secondo i giudici di legittimità, nel momento in cui le parti – imputato e pubblico ministero – si accordano sui punti della sentenza da concordare, accettano implicitamente di rinunciare a sollevare qualsiasi altra doglianza nel successivo giudizio di legittimità.
Questo principio vale anche per questioni che, in altre circostanze, potrebbero essere rilevate d’ufficio dalla stessa Corte. L’accordo, in sostanza, ‘cristallizza’ la decisione e chiude la vicenda processuale.
le motivazioni: I Limiti del Ricorso dopo il Concordato in Appello
La Corte ha chiarito che la rinuncia a ulteriori impugnazioni, insita nell’accordo, non è assoluta, ma conosce limiti ben precisi. Il ricorso per cassazione dopo un concordato in appello è ammesso solo in due casi eccezionali:
1. Pena illegale: Qualora l’accordo abbia portato all’applicazione di una sanzione non prevista dalla legge o computata in modo palesemente errato e contrario a norme imperative.
2. Vizi della volontà: Se emergono difetti nel processo di formazione della volontà della parte di accedere all’accordo, o nel consenso prestato dal pubblico ministero.
Nel caso esaminato, la Corte ha stabilito che la questione relativa alla confisca non rientrava in nessuna di queste due eccezioni. Si trattava di una doglianza sul merito della decisione, coperta dalla rinuncia implicita derivante dall’accordo. La scelta di accedere al concordato è una decisione strategica che comporta benefici (come la rideterminazione della pena) ma anche oneri, primo tra tutti la quasi totale preclusione di un ulteriore grado di giudizio.
le conclusioni: Implicazioni Pratiche e Conseguenze Economiche
L’ordinanza in esame conferma che la scelta del concordato in appello deve essere ponderata attentamente dalla difesa, poiché segna un punto di non ritorno. Le implicazioni pratiche sono chiare: una volta siglato l’accordo, lo spazio per contestare la sentenza in Cassazione è quasi nullo. È fondamentale che l’imputato sia pienamente consapevole che sta barattando la possibilità di un riesame completo della sua posizione con la certezza di un esito concordato.
Inoltre, la pronuncia di inammissibilità ha avuto conseguenze economiche dirette per il ricorrente. In base all’art. 616 c.p.p., quando un ricorso viene dichiarato inammissibile senza che vi sia un’assenza di colpa da parte del proponente, scatta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la sanzione è stata quantificata in 3.000 euro, una cifra che funge da deterrente contro la proposizione di ricorsi palesemente infondati o preclusi dalla legge.
È possibile fare ricorso in Cassazione dopo aver accettato un ‘concordato in appello’?
Di regola, no. La stipula di un accordo in appello implica la rinuncia a presentare ulteriori motivi di ricorso, poiché l’accordo stesso definisce l’esito del giudizio di secondo grado.
Quali sono le uniche eccezioni che permettono un ricorso dopo un concordato in appello?
Le uniche eccezioni, come chiarito dalla Corte, riguardano l’eventuale irrogazione di una pena illegale o la presenza di vizi nella formazione della volontà delle parti (imputato e pubblico ministero) di accedere all’accordo stesso.
Cosa succede se si presenta un ricorso inammissibile dopo un concordato?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria, ritenuta equa, a favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13298 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13298 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto da COGNOME NOME, che deduce GLYPH il vizio motivazione con riguardo al motivo con cui si chiedeva la revoca della confisca in relazione ad una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis proc. pen, è inammissibile in quanto l’accordo delle parti – come perfezionatosi all’udienza del 20 ottobre 2023 (cfr. p. 5 della sentenza impugnata) dopo il rigetto del precedente accordo – in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’eccezione dell’irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170): situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15/03/2024.