Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il concordato in appello, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso che consente alle parti di accordarsi sulla pena da applicare in secondo grado. Tuttavia, la scelta di questa via processuale comporta precise conseguenze sulla possibilità di un successivo ricorso in Cassazione. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce i limiti di tale impugnazione, confermando un orientamento giurisprudenziale consolidato.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato trae origine dal ricorso di un soggetto condannato dalla Corte di Appello per il reato di furto aggravato. La particolarità della vicenda risiede nel fatto che la sentenza di secondo grado era stata emessa proprio a seguito di un concordato in appello. Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, sollevando una specifica doglianza: la violazione di legge per la mancata specificazione, nella sentenza, della riduzione di un terzo della pena dovuta alla scelta del rito abbreviato in primo grado.
I Limiti del Ricorso dopo il Concordato in Appello
La questione giuridica verteva sulla possibilità di contestare in sede di legittimità aspetti relativi alla determinazione della pena dopo avervi prestato consenso tramite il patteggiamento in appello. L’imputato, in sostanza, cercava di rimettere in discussione un elemento della pena che, secondo la logica dell’istituto, avrebbe dovuto essere coperto dall’accordo stesso.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure la necessità di un’udienza formale, applicando l’art. 610, comma 5-bis del codice di procedura penale. La decisione si fonda su principi ormai saldi nella giurisprudenza di legittimità.
Le Motivazioni della Sentenza
I giudici hanno ribadito che l’accordo sulla pena, formalizzato con il concordato in appello, implica una rinuncia ai motivi di impugnazione che ne costituiscono l’oggetto. Non è possibile, pertanto, utilizzare il ricorso per cassazione per sollevare questioni che sono state superate e definite dall’accordo stesso. La giurisprudenza è costante nell’affermare che non sono deducibili in Cassazione né questioni relative alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., né vizi legati alla determinazione della pena, a meno che quest’ultima non si traduca in una sanzione illegale.
Il ricorso avverso una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo in casi eccezionali e tassativamente previsti, quali:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
2. Vizi relativi al consenso del pubblico ministero.
3. Contenuto della pronuncia del giudice difforme rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
Poiché il motivo di ricorso presentato dall’imputato esulava completamente da queste ipotesi, riguardando un aspetto della commisurazione della pena coperto dall’accordo, la Corte lo ha ritenuto palesemente infondato e, quindi, inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che la scelta del concordato in appello è una decisione strategica con effetti preclusivi significativi. Optando per questa via, l’imputato ottiene una ridefinizione concordata della pena, ma al contempo rinuncia a contestare in Cassazione tutti gli aspetti che rientrano nell’accordo. Per i difensori e i loro assistiti, ciò significa che ogni elemento della pena deve essere attentamente valutato prima di formalizzare l’accordo, poiché le porte del successivo grado di giudizio, per tali questioni, si chiudono quasi ermeticamente. La pronuncia rafforza la natura dispositiva e definitiva dell’istituto, concepito per garantire certezza e celerità processuale.
Che cos’è il concordato in appello?
È un accordo tra l’imputato e il pubblico ministero, recepito dal giudice d’appello, sulla pena da applicare. Con questo accordo, l’imputato rinuncia a determinati motivi di appello in cambio di una pena concordata.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione dopo una sentenza di concordato in appello?
No. Il ricorso è possibile solo per motivi specifici, come vizi relativi alla formazione della volontà di accordarsi, al consenso del pubblico ministero o nel caso in cui la decisione del giudice sia diversa dall’accordo pattuito. Non si possono contestare aspetti della pena coperti dall’accordo.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo sollevato (relativo al calcolo della riduzione di pena per il rito abbreviato) riguardava la determinazione della pena, un aspetto che si considera implicitamente rinunciato con la stipula del concordato in appello e che non rientrava nelle eccezioni previste dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36010 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36010 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
I
Motivi della decisione
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Catania che lo ha condannato furto aggravato. A motivo del ricorso deduce violazione di legge perché non sarebbe stato specificato se la pena concordata fosse stata ridotta di un terzo in considerazione della scelta rito abbreviato.
Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell’art. 610, comm 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrer dal 3 agosto 2017.Per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d’ufficio, og motivi di appello rinunciati in funzione dell’accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. nonchè alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella il della sanzione inflitta. Non è invero ammissibile il ricorso in cassazione avverso la senten emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen, salvo che vengano dedotti motivi relativi alla formazion della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sull richiesta COGNOME ed COGNOME al COGNOME contenuto COGNOME difforme COGNOME della COGNOME pronuncia COGNOME del COGNOME giudice COGNOME ( COGNOME cfr. Sez. 1 – n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170 – 01; Sez. 5 – n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878 – 01).
Orbene, é agevole rilevare che i motivi di ricorso esulano da quelli consentiti.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
COGNOME
Il Pres