Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il concordato in appello, noto anche come ‘patteggiamento in appello’, rappresenta uno strumento processuale fondamentale per definire il giudizio di secondo grado. Tuttavia, quali sono i limiti per impugnare la sentenza che ne deriva? Con l’ordinanza n. 12672/2024, la Corte di Cassazione ribadisce un principio cruciale: una volta raggiunto l’accordo sulla pena, non è più possibile contestare la responsabilità nel merito.
Il Caso in Esame
Un soggetto, condannato per rapina aggravata, aveva ottenuto in secondo grado una rideterminazione della pena grazie a un concordato in appello, come previsto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale. Le parti, accusa e difesa, avevano concordato la nuova sanzione, che era stata poi ratificata dalla Corte d’Appello di Napoli.
Nonostante l’accordo, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando un presunto difetto di motivazione della sentenza riguardo al giudizio sulla sua responsabilità penale. La Suprema Corte è stata quindi chiamata a valutare l’ammissibilità di tale ricorso.
I Limiti del Ricorso contro il Concordato in Appello
La Corte di Cassazione ha affrontato il caso applicando una procedura semplificata (de plano), basata sulla manifesta inammissibilità del ricorso. I giudici hanno richiamato un orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui le sentenze emesse a seguito di concordato in appello possono essere impugnate solo per motivi specifici e circoscritti.
Sono considerati motivi ammissibili:
1. Vizi relativi alla formazione della volontà dell’imputato di accedere all’accordo.
2. Difetti nel consenso prestato dal pubblico ministero.
3. Un contenuto della sentenza difforme rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
Al contrario, sono inammissibili le doglianze che riguardano i motivi di appello a cui le parti hanno rinunciato, come la valutazione della colpevolezza o la mancata applicazione di cause di proscioglimento. Inoltre, non è possibile contestare la determinazione della pena, a meno che essa non sia illegale (ad esempio, perché fuori dai limiti di legge).
Le Motivazioni della Cassazione
Nel caso specifico, la Suprema Corte ha osservato che la lamentela dell’imputato – il difetto di motivazione sulla responsabilità – esulava completamente dai casi in cui il ricorso è consentito. Accettando il concordato in appello, l’imputato ha implicitamente rinunciato a contestare il merito della sua colpevolezza, concentrando l’accordo unicamente sulla quantificazione della pena.
Di conseguenza, sollevare una questione sulla motivazione della responsabilità in Cassazione equivale a rimettere in discussione un punto che era già stato superato e definito con l’accordo stesso. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile perché proposto al di fuori dei casi previsti dalla legge.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma un principio fondamentale per chi intende avvalersi del concordato in appello: la scelta di accordarsi sulla pena comporta una rinuncia implicita ma definitiva a contestare l’accertamento di responsabilità. Il ricorso in Cassazione non può essere utilizzato come un ‘terzo grado di merito mascherato’, ma rimane uno strumento di controllo sulla legittimità della procedura con cui si è formato l’accordo. La decisione comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, a sottolineare la serietà dei limiti posti all’impugnazione.
Che cos’è il concordato in appello?
È un accordo tra l’imputato e il pubblico ministero, formalizzato dalla Corte d’Appello, con cui si concorda l’entità della pena da applicare, rinunciando ai rispettivi motivi di impugnazione, secondo quanto previsto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa dopo un concordato in appello?
Sì, ma solo per motivi molto specifici. Il ricorso è ammissibile se riguarda vizi nella formazione della volontà della parte di accedere all’accordo, nel consenso del pubblico ministero o se la decisione del giudice è difforme dall’accordo stesso. Non è possibile contestare i motivi di merito a cui si è rinunciato, come la responsabilità per il reato.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’imputato lamentava un difetto di motivazione sulla sua responsabilità, un aspetto di merito che si considera rinunciato nel momento in cui si accetta il concordato sulla pena. Tale motivo non rientra tra quelli per cui la legge consente di impugnare una sentenza ex art. 599-bis c.p.p.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12672 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 12672 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/11/2022 della Corte d’appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede, in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 599 bis cod. proc. pen. rideterminava la pena inflitta nei confronti di COGNOME NOME, in relazione al reato di rapina aggravata;
considerato che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell’art. 599 bis cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con la procedura de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.;
ritenuto che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione dell pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102);
rilevato che il motivo di ricorso, con cui si lamenta il difetto di motivazione circa il giudizio di responsabilità, risulta proposto al di fuori dei casi previsti dall’ 599 bis cod. proc. pen.;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/2/2024