Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il concordato in appello, introdotto dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento per definire il processo nel secondo grado di giudizio attraverso un accordo sulla pena. Tuttavia, la scelta di percorrere questa via processuale comporta conseguenze significative sulla possibilità di impugnare la decisione successiva. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti invalicabili del ricorso dopo un accordo, sottolineando il principio della rinuncia implicita ai motivi di doglianza.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Respinto
Nel caso specifico, un imputato aveva presentato ricorso alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello emessa proprio a seguito di un concordato in appello. Le lamentele del ricorrente si concentravano su due punti specifici: l’assenza di motivazione e la violazione di legge riguardo alla mancata esclusione della recidiva e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si trattava, quindi, di contestazioni relative al merito del trattamento sanzionatorio concordato tra le parti e recepito dai giudici d’appello.
Limiti del Ricorso dopo il Concordato in Appello
La Corte Suprema ha affrontato la questione richiamando un principio consolidato nella sua giurisprudenza. L’accordo delle parti sui punti oggetto del concordato, una volta ratificato dal giudice, implica una rinuncia a sollevare nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza. Questo significa che le parti, accettando l’accordo, perdono il diritto di contestare in Cassazione aspetti che avrebbero potuto essere oggetto di discussione nel merito.
Esistono, tuttavia, delle eccezioni a questa regola generale. Il ricorso rimane ammissibile solo per motivi circoscritti e di particolare gravità, quali:
1. L’irrogazione di una pena illegale, ovvero una pena non prevista dalla legge per quel tipo di reato.
2. Vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato (ad esempio, se il consenso è stato estorto o dato per errore).
3. Vizi nel consenso prestato dal pubblico ministero.
4. Un contenuto della pronuncia del giudice difforme rispetto a quanto concordato.
Nel caso analizzato, i motivi proposti dal ricorrente non rientravano in nessuna di queste categorie eccezionali.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha ritenuto che le censure relative alla recidiva e alle attenuanti generiche fossero questioni di merito coperte dall’accordo raggiunto. Scegliendo la via del concordato in appello, l’imputato ha implicitamente accettato la valutazione complessiva del trattamento sanzionatorio, rinunciando a contestarla ulteriormente. Di conseguenza, poiché le situazioni eccezionali che consentono il ricorso non erano presenti, la Corte ha dichiarato l’impugnazione inammissibile ai sensi dell’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale.
Questa decisione ha comportato non solo il rigetto del ricorso, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei presupposti di legge.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
L’ordinanza in esame conferma con chiarezza la natura e gli effetti del concordato in appello. Si tratta di una scelta strategica che offre il vantaggio di una definizione più rapida del processo e di una pena certa, ma che comporta la quasi totale preclusione del ricorso in Cassazione. La decisione di aderire a un simile accordo deve essere ponderata attentamente dalla difesa, con la piena consapevolezza che le uniche porte che restano aperte per un successivo controllo di legittimità sono quelle, molto strette, dell’illegalità della pena e dei vizi del consenso. Qualsiasi altra questione di merito, una volta siglato l’accordo, si considera definitivamente risolta.
È possibile fare ricorso in Cassazione dopo aver raggiunto un concordato in appello?
Sì, ma solo per motivi eccezionali e limitati, come l’applicazione di una pena illegale, vizi nella formazione della volontà di accedere all’accordo, o se la sentenza del giudice è difforme da quanto pattuito.
Quali motivi di ricorso si intendono rinunciati con il concordato in appello?
Si rinuncia a dedurre ogni diversa doglianza, anche se relativa a questioni rilevabili d’ufficio, come quelle riguardanti la valutazione della recidiva o la concessione delle circostanze attenuanti generiche, che sono state oggetto della decisione in esame.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna della parte che ha proposto il ricorso al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12313 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12313 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorrente lamenta l’assenza di motivazione e la violazione di legge sulla mancata esclusione della recidiva e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche in sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen.;
Ritenuto che l’accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’eccezione dell’irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni che nella specie non ricorrono;
Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 26 gennaio 2024.