Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso che consente alle parti di accordarsi sulla pena da applicare in secondo grado. Tuttavia, la scelta di percorrere questa strada processuale comporta conseguenze significative sulla possibilità di impugnare successivamente la decisione davanti alla Corte di Cassazione. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito i rigidi paletti che limitano il ricorso, chiarendo quali doglianze non possono più essere sollevate dopo l’accordo.
I Fatti di Causa
Nel caso di specie, la Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena per un imputato accogliendo la proposta di concordato in appello formulata dalle parti. Contestualmente, dichiarava l’estinzione per prescrizione di un altro capo di imputazione. Nonostante l’accordo raggiunto, la difesa dell’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione e un travisamento della prova, al fine di contestare l’affermazione stessa della sua responsabilità penale.
I Limiti del Ricorso dopo il Concordato in Appello
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso alla luce della consolidata giurisprudenza in materia di concordato in appello. La norma e l’interpretazione giurisprudenziale stabiliscono che il ricorso avverso una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo per un numerus clausus (numero chiuso) di motivi. Questi motivi attengono esclusivamente alla fase genetica dell’accordo e non al merito della vicenda.
In particolare, il ricorso è consentito solo se si deducono:
1. Vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
2. Vizi inerenti al consenso prestato dal pubblico ministero.
3. Un contenuto della pronuncia del giudice difforme rispetto all’accordo pattuito.
Al di fuori di queste ipotesi, ogni altra doglianza è considerata inammissibile. L’accordo sulla pena, infatti, implica una rinuncia implicita a far valere i motivi di appello che non sono stati oggetto dell’accordo stesso, in particolare quelli che contestano la colpevolezza.
La Decisione della Corte di Cassazione
Coerentemente con questo principio, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni
I giudici hanno sottolineato che le doglianze dell’imputato, relative alla carenza di motivazione e al travisamento delle prove, riguardavano questioni di merito per le quali era intervenuta una rinuncia implicita con l’adesione al concordato in appello. Sono quindi inammissibili le censure relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p. e a vizi sulla determinazione della pena che non si traducano in una palese illegalità della sanzione.
Poiché le questioni sollevate non rientravano nel perimetro ristretto dei motivi ammessi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile attraverso una procedura semplificata de plano, senza udienza.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma un punto cruciale della procedura penale: la scelta del concordato in appello è una decisione strategica con effetti preclusivi. Chi accede a tale istituto ottiene una potenziale riduzione della pena, ma al contempo rinuncia a contestare nel merito la propria responsabilità davanti al giudice di legittimità. La possibilità di ricorrere in Cassazione è limitata alla sola verifica della corretta formazione e applicazione dell’accordo. Questa decisione serve da monito per le difese, che devono attentamente ponderare i pro e i contro di un accordo, consapevoli che tale scelta sigilla, nella maggior parte dei casi, il giudizio sulla colpevolezza.
Dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in appello (concordato), è ancora possibile ricorrere in Cassazione per contestare la propria colpevolezza?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che l’adesione al “concordato in appello” implica la rinuncia a contestare l’affermazione di responsabilità penale. Il ricorso è inammissibile se riguarda motivi sui quali si è implicitamente rinunciato con l’accordo.
Quali sono gli unici motivi per cui si può impugnare una sentenza emessa a seguito di “concordato in appello”?
Il ricorso è ammesso solo per un numero chiuso (numerus clausus) di motivi: vizi nella formazione della volontà di accedere al concordato, nel consenso del pubblico ministero, o se la sentenza del giudice si discosta dall’accordo raggiunto tra le parti.
Cosa succede se si presenta un ricorso in Cassazione per motivi non ammessi dopo un concordato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile con una procedura semplificata (de plano). Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8483 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8483 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TARGA NOME nato a TERRACINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a COGNOME NOME, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., accogliendo la proposta formulata dalle parti in udienza in relazione al reato di cui al capo 1 della rubrica, dichiarando nel contempo la estinzione per prescrizione del reato sub capo 2 della rubrica.
Esaminato il ricorso proposto dalla difesa dell’imputato, il quale, contestando l’affermazione di penale responsabilità, si duole del vizio della carenza di motivazione e del travisamento delle prove.
Considerato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102).
Rilevato che la doglianza proposta non rientra nel numerus clausus dei motivi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione, riguardando questioni attinenti ai motivi per i quali era intervenuta rinuncia in appello.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 14 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
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