Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8070 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2   Num. 8070  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di: COGNOME NOME, nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2023, della CORTE di APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
IN FATTO E IN DIRITTO
Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che, intervenuta a seguito di concordato in appello sulla pena ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., ha riformato solo quoad poenam la sentenza di condanna emessa dal primo giudice, propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione vizi di motivazione, con riguardo al difetto di enunciazione di eventuali cause di proscioglimento immediatamente riconoscibili (art. 129, comma 1, cod. proc. pen.), alla qualificazione giuridica e circostanziale del fatto.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi e con le modalità previste d comma 5 bis dell’art. 610 cod. proc. pen., per essere stato proposto fuori dei casi previs dalla legge.
2.1. La difesa lamenta, in forma assolutamente generica, vizio di motivazione nella sentenza di appello in ordine alla omessa enunciazione delle cause di proscioglimento immediatamente evincibili dagli atti, alla qualificazione giuridica e circostanziale sentenza impugnata è stata emessa dalla Corte territoriale ai sensi degli artt. 602, comma 1 bis, 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotti dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017 Dispone la norma che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall’articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richi dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, c rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l’accogli comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo.
Il giudice di appello, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell’ef devolutivo, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi d’impugnazione, limita l sua cognizione ai motivi non rinunciati e a quelli sui quali non è stato raggiunto l’accor tra le parti; determinando, invero, la rinuncia ai motivi ed il concordato sulla pena limiti della legalità della stessa) una preclusione processuale che impedisce al giudice d prendere cognizione di quanto deve ritenersi non essergli devoluto (non solo in punto di affermazione di responsabilità).
Consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pe appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggi dall’art. 599-bis proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effett preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legitti analogamente a quanto avviene per la rinuncia all’impugnazione (Sez. 3, n. 19983, del 9/6/2020, Rv. 279504; Sez. 1, n. 944, del 23/10/2019, Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002, del 10/4/2019, Rv. 276102; Sez. 5, ord. n. 29243, del 4/6/2018, Rv. 273194-01; Sez. 5, sent.
n, 15505, del 19/3/2018, Rv. 272853-01; Sez. 3, ord. n. 30190, del 8/312018, Rv. 27375501; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258).
2.2. Nel caso in esame sono rimasti esclusi dalla rinuncia solo i motivi di gravame afferen al trattamento sanzionatorio. L’accordo sulle circostanze, il loro bilanciamento e la sanzio proposta ha inoltre “rafforzato” la preclusione processuale a mettere in discussione sia merito della penale responsabilità che la misura della sanzione concordata, con la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504; Sez. 6, n. 54431, del 25/10/2018, 274315).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 gennaio p024.