Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione Diventa Inammissibile
Il concordato in appello, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento processuale che consente alle parti di accordarsi sulla pena da applicare in secondo grado. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti invalicabili per chi, dopo aver raggiunto tale accordo, intende comunque impugnare la sentenza dinanzi alla Suprema Corte. La decisione evidenzia come la scelta del rito alternativo precluda la possibilità di sollevare questioni relative alla valutazione delle prove e alla responsabilità penale.
I Fatti del Caso
Due imputati, dopo essere stati condannati in primo grado, avevano raggiunto un accordo con la Procura Generale presso la Corte d’Appello per la ridefinizione della pena. La Corte d’Appello, recependo l’accordo, emetteva la relativa sentenza. Nonostante ciò, gli imputati decidevano di presentare ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione della sentenza d’appello. Nello specifico, sostenevano che i giudici non avessero adeguatamente motivato la sussistenza degli elementi a fondamento della loro responsabilità penale.
La Decisione della Corte: i limiti del concordato in appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. La decisione si fonda su un orientamento giurisprudenziale consolidato, che interpreta in modo restrittivo le possibilità di impugnazione di una sentenza emessa a seguito di concordato in appello. La Suprema Corte ha ribadito che, una volta raggiunto l’accordo sulla pena, l’imputato rinuncia implicitamente a contestare il merito della vicenda processuale.
Il Principio Giuridico Affermato
Il fulcro della decisione risiede nel principio secondo cui il ricorso in cassazione avverso una sentenza di “patteggiamento in appello” è inammissibile se con esso si deduce la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p. o un insufficiente esame degli elementi a carico. L’accordo sulla pena, infatti, cristallizza l’accertamento di responsabilità e preclude un riesame dei fatti, che è incompatibile con la natura stessa del rito.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione richiamando la natura stessa dell’istituto del concordato in appello. Questo strumento è finalizzato a una rapida definizione del processo e si basa su un accordo tra le parti. Accettando il concordato, l’imputato accetta anche l’affermazione di responsabilità che ne è il presupposto, concentrando la negoziazione esclusivamente sull’entità della pena. Di conseguenza, sollevare in Cassazione questioni relative alla colpevolezza costituisce un comportamento processuale contraddittorio e, come tale, non consentito. La Corte ha quindi applicato l’art. 616 c.p.p., che prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che la scelta del concordato in appello è una decisione strategica con conseguenze definitive. Se da un lato offre il vantaggio di una potenziale riduzione della pena e di una rapida chiusura del procedimento, dall’altro comporta la rinuncia a far valere in Cassazione doglianze relative al merito della vicenda. Gli imputati e i loro difensori devono quindi ponderare attentamente questa scelta, essendo consapevoli che, una volta siglato l’accordo, le vie per contestare la responsabilità penale sono estremamente limitate e un ricorso fondato su tali motivi sarà inevitabilmente dichiarato inammissibile, con ulteriori oneri economici a carico del ricorrente.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza di “concordato in appello” lamentando la mancanza di prove?
No, secondo la Corte di Cassazione, tale ricorso è inammissibile. L’accordo sulla pena implica la rinuncia a contestare la valutazione degli elementi di prova e la sussistenza della responsabilità penale.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di “concordato in appello” viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Perché la legge limita l’impugnazione delle sentenze basate su un “concordato in appello”?
La limitazione deriva dalla natura stessa dell’istituto, che è un accordo tra le parti. Consentire un’ampia impugnazione sul merito svuoterebbe di significato l’accordo stesso e andrebbe contro le finalità di economia processuale per cui il rito è stato previsto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8039 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 8039 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a ORISTANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a ORISTANO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE d’APPELLO di CAGLIARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Ricorso trattato de plano
RITENUTO IN FATI -0 E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con distinti ricorsi avverso l’indicata sentenza pronunciata ex art. 599 bis c.p.p. su istanze di concordato, gli imputati hanno dedotto la mancata motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi per la affermazione di responsabilità.
I ricorsi sono inammissibili poiché secondo il costante insegnamento di questa Corte, è tale il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o l’insufficiente vaglio degli elementi a carico dell’imputato (cfr. Sez. 2, n. 30990 01/06/2018 Imp. Gueli Rv. 272969 – 01 per un’ampia esposizione sul punto).
Le impugnazioni sono quindi inammissibili (ex art. 606 co.3 c.p.p.) con conseguente condanna ex art. 616 c.p.p. dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma 8 febbraio 2024