Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, consentendo alle parti di accordarsi sulla pena da applicare in secondo grado. Tuttavia, la scelta di percorrere questa via processuale comporta significative conseguenze sulla possibilità di impugnare la successiva sentenza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i rigidi limiti del ricorso in sede di legittimità, confermando un orientamento consolidato.
I Fatti del Caso: un Ricorso Oltre i Limiti Consentiti
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello, emessa a seguito di un accordo sulla pena. Nonostante l’accordo, il ricorrente ha deciso di adire la Corte di Cassazione, lamentando un vizio di motivazione nella decisione dei giudici di secondo grado. L’obiettivo era quello di ottenere un annullamento della sentenza, basandosi su una presunta carenza nel percorso logico-argomentativo seguito dalla Corte territoriale.
La Disciplina del Concordato in Appello e l’Effetto Rinunciatario
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, richiamando la natura stessa del concordato in appello. Secondo la giurisprudenza costante, l’accordo tra le parti sui punti della decisione, che viene poi recepito dal giudice, implica una rinuncia implicita a far valere qualsiasi altra doglianza nel successivo giudizio di legittimità. Questo effetto preclusivo si estende anche a questioni che, in altre circostanze, potrebbero essere rilevate d’ufficio.
Le Eccezioni alla Regola
La regola generale della rinuncia non è però assoluta. Esistono delle eccezioni, tassativamente individuate dalla giurisprudenza, che consentono di ricorrere in Cassazione anche dopo un concordato. Queste includono:
* L’irrogazione di una pena illegale, ovvero una sanzione non prevista dalla legge o applicata in violazione dei limiti edittali.
* La presenza di vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere all’accordo.
* Il mancato consenso del pubblico ministero sulla richiesta.
* Un contenuto della pronuncia del giudice difforme rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
Nel caso specifico, la Corte ha escluso la presenza di una qualsiasi di queste situazioni, rendendo il ricorso privo di fondamento.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Le motivazioni dell’ordinanza si concentrano sul principio secondo cui l’adesione al concordato cristallizza la decisione sui punti concordati, limitando drasticamente le possibilità di impugnazione. La Corte ha spiegato che, accettando l’accordo, l’imputato accetta anche le conseguenze processuali che ne derivano, tra cui la sostanziale impossibilità di contestare la motivazione della sentenza che ratifica l’intesa. Sollevare un vizio di motivazione, come ha fatto il ricorrente, equivale a rimettere in discussione il merito della decisione, un’attività preclusa dall’accordo stesso. La Suprema Corte ha quindi ritenuto il motivo di ricorso non consentito dalla legge.
Le Conclusioni: Inammissibilità e Condanna alle Spese
In base a queste considerazioni, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, quando non vi è prova di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tale declaratoria segue la condanna del ricorrente. L’imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione ribadisce l’importanza di ponderare attentamente la scelta di accedere al concordato in appello, essendo consapevoli che tale opzione comporta una significativa limitazione del diritto di impugnazione.
Dopo un concordato in appello è sempre possibile ricorrere in Cassazione?
No, non è sempre possibile. L’accordo tra le parti implica la rinuncia a presentare ricorso per la maggior parte dei motivi, inclusi i vizi di motivazione della sentenza.
Quali sono le uniche eccezioni che permettono di ricorrere in Cassazione dopo un concordato in appello?
Il ricorso è ammesso solo in casi eccezionali, come l’applicazione di una pena illegale, vizi nella formazione della volontà di aderire all’accordo, o se la decisione del giudice è difforme dall’intesa raggiunta tra le parti.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione, dopo un concordato in appello, viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso viene dichiarato inammissibile e non si ravvisa un’assenza di colpa da parte del ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7626 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7626 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI
ktlavviso alle p2t3 ti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto da NOME COGNOME, che deduce il vizio motivazione con riguardo ad una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis proc. pen, è inammissibile in quanto l’accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’eccezione dell’irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024.