Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il concordato in appello, introdotto dall’art. 599 bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo che permette di definire il processo in secondo grado con un accordo sulla pena. Tuttavia, la scelta di percorrere questa strada comporta conseguenze significative sulla possibilità di impugnare la decisione successiva. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ha ribadito i rigidi limiti del ricorso avverso una sentenza che recepisce tale accordo.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato dal difensore di un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello. In secondo grado, le parti avevano raggiunto un accordo sulla pena ai sensi dell’art. 599 bis c.p.p., e la Corte territoriale aveva riformato la sentenza di primo grado, rideterminando la sanzione in conformità a quanto pattuito.
Nonostante l’accordo, la difesa proponeva ricorso per Cassazione, lamentando la violazione dell’art. 129 c.p.p. (obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità) e l’omessa motivazione sui presupposti della responsabilità penale per il reato contestato. In sostanza, si chiedeva alla Suprema Corte di valutare nel merito la colpevolezza dell’imputato, nonostante la rinuncia ai relativi motivi in appello.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la natura stessa del concordato in appello preclude la possibilità di sollevare in una fase successiva questioni che sono state oggetto di rinuncia. L’imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Le motivazioni e il principio del concordato in appello
Il cuore della decisione risiede nell’analisi degli effetti che il concordato in appello produce sul processo. La Corte ha spiegato che, aderendo all’accordo, l’appellante rinuncia ai motivi di merito. Di conseguenza, l’effetto devolutivo dell’appello viene limitato: la cognizione del giudice di secondo grado è circoscritta esclusivamente ai motivi non rinunciati, tipicamente quelli relativi alla quantificazione della pena.
La Suprema Corte ha poi richiamato un suo precedente orientamento, specificando quali siano gli unici motivi per cui è ammissibile un ricorso in Cassazione contro una sentenza emessa ex art. 599 bis c.p.p. Essi sono:
1.  Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere all’accordo.
2.  Problemi relativi al consenso del pubblico ministero.
3.  Un contenuto della pronuncia del giudice difforme rispetto all’accordo raggiunto.
4.  L’illegalità della sanzione inflitta (ad esempio, perché superiore ai limiti di legge o di tipo diverso da quello previsto).
Al di fuori di queste ipotesi, ogni altra doglianza è inammissibile. In particolare, non è possibile contestare la mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.) o la sussistenza della responsabilità penale, poiché si tratta proprio dei temi oggetto della rinuncia che sta alla base del concordato.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia consolida un principio fondamentale per la difesa tecnica: la scelta di accedere al concordato in appello è una decisione strategica con effetti preclusivi importanti. Se da un lato permette di ottenere una riduzione della pena certa, dall’altro comporta la rinuncia definitiva a contestare nel merito l’affermazione di colpevolezza. L’imputato e il suo difensore devono essere pienamente consapevoli che, una volta siglato l’accordo, le porte della Cassazione si chiudono per quasi tutte le questioni, salvo i pochi e specifici vizi procedurali o di legalità della pena. La decisione sottolinea quindi l’importanza di una valutazione attenta e ponderata prima di intraprendere la via dell’accordo in appello, essendo una strada che limita fortemente i successivi gradi di giudizio.
 
È possibile ricorrere in Cassazione dopo aver raggiunto un “concordato in appello”?
Sì, ma solo per motivi molto specifici. Il ricorso è ammissibile se si contestano vizi relativi alla formazione della volontà di accordarsi, al consenso del pubblico ministero, a una decisione del giudice difforme dall’accordo, o all’illegalità della pena inflitta (ad esempio, se è fuori dai limiti di legge).
Perché il ricorso che lamentava la mancata assoluzione è stato dichiarato inammissibile?
Perché, secondo la Corte, l’accesso al concordato in appello implica la rinuncia ai motivi di merito, come quelli relativi alla valutazione della colpevolezza o alla sussistenza delle condizioni per un proscioglimento. Tali motivi, essendo stati oggetto di rinuncia, non possono essere riproposti con il ricorso in Cassazione.
Cosa comporta la rinuncia ai motivi di merito nel concordato in appello?
Comporta che il giudice d’appello limita il suo esame ai soli punti non oggetto di rinuncia. Di conseguenza, l’imputato accetta l’affermazione di responsabilità fatta in primo grado e concentra la negoziazione con il pubblico ministero unicamente sulla rideterminazione della pena.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 7304 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6   Num. 7304  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Pomigliano d’Arco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2023 della Corte di appello di Napoli letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli, in riforma di quella emessa il 23 marzo 2022 dal Tribunale di Nola, ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen. ha rideterminato la pena inflitta all’imputato in accoglimento dell’accordo raggiunto tra le parti;
rilevato che nel ricorso si denuncia la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. e l’omessa motivazione in ordine alla mancanza dei presupposti per l’affermazione di responsabilità per il reato di cui al’art. 337 cod. pen.;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti;
considerato, infatti, che la rinuncia ai motivi di merito con concordato sulla pena ex art. 599 bis cod, proc. pen. per”‘effetto devolutivo dell’appello, limita la cognizione del giudice di appello ai motivi non rinunciati;
rilevato che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. peno e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quell prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 615 bis cod. proc. pen. con procedura de plano e conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, 16 gennaio 2024
Il consigliere estensore