Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9086 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9086 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GALATINA il 26/11/1976
avverso la sentenza del 01/07/2024 della Corte d’appello di Lecce
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RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 01 luglio 2024 la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza emessa in data 24 gennaio 2024 dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Lecce, ha applicato ad NOME COGNOME preso atto del concordato raggiunto ai sensi dell’art. 599-bis cod.proc.pen., con rinuncia ai motivi di appello nel merito, la pena di due anni, otto mesi di reclusione ed euro 1400 di multa per il reato di cui all’art. 2 legge n. 895/1967 accertato il 26 maggio 2023.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME per mezzo del difensore avv. NOME COGNOME articolando un unico motivo, con il quale censura l’erronea applicazione della legge penale e la mancanza, apparenza o contraddittorietà della motivazione in merito alla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme “de plano”, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n.103/2017 trattandosi di impugnazione presentata avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod.proc.pen. che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta in relazione ad un motivo di appello mai proposto, non avendo il Benegiamo richiesto, nell’atto di appello, la propria assoluzione, e comunque in relazione ad una questione valutata e motivatamente respinta dalla Corte di appello.
La sentenza di appello contiene, infatti, un’esplicita valutazione circa la mancanza di elementi che impongano, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., la dichiarazione di insussistenza dei fatti, o di una loro irrilevanza penale, ovvero della non commissione di essi da parte dell’imputato. Il motivo di ricorso, pertanto, è inammissibile per la sua manifesta infondatezza.
Deve, in ogni caso, applicarsi il consolidato principio di questa Corte, secondo cui «È inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc.
pen.)» (Sez. 5, ord. n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194).
Quale ulteriore applicazione di detto principio, questa Corte ha anche stabilito che «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 27817).
5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 20 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente