Concordato in appello: quando la rinuncia ai motivi preclude il ricorso in Cassazione
Il concordato in appello, noto anche come patteggiamento in appello, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso penale, ma le sue conseguenze procedurali sono definitive e non possono essere sottovalutate. Con la recente ordinanza n. 5327/2024, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la rinuncia ai motivi di impugnazione in funzione di un accordo sulla pena ha un effetto preclusivo che si estende anche al successivo ricorso per cassazione. Vediamo nel dettaglio la vicenda e le importanti conclusioni della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Due imputati, dopo una condanna in primo grado, decidevano di ricorrere in appello. Durante il giudizio di secondo grado, i loro difensori raggiungevano un accordo con il Procuratore Generale ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale. L’accordo prevedeva una rideterminazione della pena a fronte della rinuncia a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quelli specificamente volti alla “riduzione della pena”.
Nonostante l’accordo, gli imputati proponevano comunque ricorso in Cassazione. Il primo lamentava il mancato proscioglimento per una delle cause previste dall’art. 129 c.p.p. (cause di non punibilità da dichiarare immediatamente). Il secondo, invece, si doleva della mancata motivazione da parte del giudice d’appello in merito all’applicazione di pene accessorie, quali il ritiro della patente di guida e il divieto di espatrio.
La Decisione della Corte di Cassazione e i limiti del concordato in appello
La Suprema Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. La decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa degli effetti del concordato in appello. I giudici hanno sottolineato che, analogamente a quanto accade con la rinuncia all’impugnazione, l’accordo sulla pena limita la cognizione del giudice di secondo grado e produce effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, incluso il giudizio di legittimità.
Di fatto, accettando il concordato e rinunciando espressamente a specifici motivi, gli imputati hanno cristallizzato la loro posizione processuale, accettando la sentenza di condanna su tutti i punti oggetto di rinuncia.
Le Motivazioni: L’Effetto Preclusivo del Concordato in Appello
Il cuore della motivazione risiede nel concetto di “effetto preclusivo”. La Corte ha spiegato che la scelta di rinunciare a determinati motivi di appello in cambio di un accordo sulla pena non è un atto reversibile. Questa rinuncia impedisce all’imputato di riproporre le medesime questioni in un’altra sede, come quella della Cassazione.
Per il primo ricorrente, la Corte ha specificato che anche le questioni rilevabili d’ufficio, come le cause di proscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p., rientrano nell’ambito della rinuncia se l’interessato ha scelto di non farle valere per ottenere i benefici dell’accordo. Non si può, in sostanza, accettare un patto sulla pena e poi tentare di ottenere un proscioglimento completo su basi a cui si era precedentemente rinunciato.
Per il secondo ricorrente, la Corte ha chiarito che il motivo relativo alla mancanza di motivazione sulle pene accessorie è “all’evidenza estraneo rispetto alla riduzione della pena”. Pertanto, anche tale doglianza doveva considerarsi coperta dalla rinuncia generale a tutti i motivi, ad eccezione di quelli strettamente legati alla quantificazione della pena principale.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro: il concordato in appello è un accordo serio e vincolante. La rinuncia ai motivi di gravame è una scelta strategica che preclude la possibilità di contestare in futuro i punti oggetto di rinuncia. Questa pronuncia serve da monito per la difesa: è essenziale ponderare attentamente tutti gli aspetti di un caso prima di accedere a un accordo sulla pena, poiché le porte per future impugnazioni su quei punti si chiuderanno ermeticamente. L’istituto del concordato mantiene la sua efficacia solo se le parti ne rispettano pienamente i termini, senza tentare di aggirarne gli effetti preclusivi nel successivo grado di giudizio.
 
Se si accetta un concordato in appello, è ancora possibile fare ricorso in Cassazione per qualsiasi motivo?
No. Secondo l’ordinanza, la rinuncia ai motivi di appello in funzione del concordato ha un effetto preclusivo che limita la possibilità di ricorrere in Cassazione solo per i motivi ai quali non si è rinunciato.
La rinuncia ai motivi di appello per ottenere un accordo sulla pena copre anche le questioni rilevabili d’ufficio, come la necessità di un proscioglimento immediato?
Sì. La Corte ha stabilito che la definizione del procedimento con il concordato limita la cognizione del giudice anche su questioni rilevabili d’ufficio (ex art. 129 c.p.p.), poiché l’interessato ha rinunciato a farle valere in funzione dell’accordo stesso.
La contestazione sulla motivazione delle pene accessorie rientra nel motivo di appello relativo alla “riduzione della pena”?
No. La Corte ha chiarito che il motivo relativo alla mancanza di motivazione per le pene accessorie (come il ritiro della patente) è estraneo al concetto di “riduzione della pena” e, pertanto, si considera compreso nell’ambito della rinuncia generale ai motivi di appello.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 5327 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6   Num. 5327  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato a Chioggia il DATA_NASCITA;
NOME COGNOME, nato in Bulgaria il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/03/2023 emessa dalla Corte di appello di Roma;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che i ricorsi – con i quali si eccepisce l’illegittimità della sentenza, emessa e 599-bis cod. proc. pen., per non avere il giudicante prosciolto l’imputato ai sensi dell’art cod. proc. pen. (ricorso in favore di COGNOME) e per l’omessa pronuncia sul motivo 3.5. dell’ di appello, non rinunciato (ricorso in favore di COGNOME) – devono essere dichiarato inammissibi con procedura semplificata e senza formalità, perché proposti per motivi non consentiti dall legge. Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione, la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena (e nel caso, in punt responsabilità e colpevolezza ex art. 129 cod. proc. pen.) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).
Ciò premesso, va rilevato che la sentenza impugnata ha dato atto che tra il Procuratore generale e gli imputati è intervenuto concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen., con conseguente rinuncia a tutti i motivi di appello “esclusi quelli riguardanti la riduzione della pena”. inammissibile è il ricorso in favore di NOME che si limita a denunciare, peraltro in modo assolutamente generico, il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Ugualmente inammissibile è il ricorso in favore di RAGIONE_SOCIALE, atteso che il predetto duole della mancata motivazione del giudice di appello in ordine al ritiro della patente di gui al divieto di espatrio per la durata di anni due. E’ vero che «In materia di stupefacenti, le accessorie del ritiro della patente di guida e del divieto di espatrio, previste dall’art. 85 de 9 ottobre 1990, n. 309, hanno natura facoltativa e non obbligatoria, per cui la loro irrogazi in quanto discrezionale, richiede una specifica motivazione da parte del giudice» (Sez. 1, 10081 del 21/11/2019, NOME COGNOME, Rv. 278537 – 03). Ma la sentenza oggetto del ricorso precisa (pag. 3) che “all’udienza del 24.2.23, prima dell’inizio della discussione finale, il di di NOME (previa rinuncia di tutti i motivi sopra esposti tranne quelli riguardanti la ri della pena) ed il P.G. hanno raggiunto un concordato nei termini seguenti, e l’imputato present si è associato”. Pertanto, anche il motivo relativo alla mancanza di motivazione della senten di primo grado relativamente alle indicate pene accessorie (motivo all’evidenza estraneo rispett alla “riduzione della pena”) è compreso nell’ambito della rinuncia, di tal che il ricor Cassazione su detto profilo è manifestamente infondato.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, giudicata congrua in relazione alla causa di inammissibilità, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 dicembre 2023
Il AVV_NOTAIO stens re
Il Pr sidente