Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento per definire il processo in secondo grado attraverso un accordo tra accusa e difesa. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce in modo netto i limiti all’impugnazione della sentenza che recepisce tale accordo, delineando un perimetro preciso per l’accesso al giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato dalla Suprema Corte nasce dal ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte di Appello di Napoli, emessa a seguito di un concordato in appello. La condanna riguardava il reato di detenzione di sostanze stupefacenti. L’imputato, nonostante l’accordo raggiunto sulla pena, decideva di rivolgersi alla Cassazione, lamentando una presunta “omessa motivazione” da parte del giudice di secondo grado riguardo alla possibile esistenza di cause di non punibilità, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale. In sostanza, il ricorrente riteneva che il giudice d’appello avrebbe dovuto comunque valutare la possibilità di un proscioglimento prima di ratificare l’accordo.
I Limiti al Ricorso dopo il Concordato in Appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, cogliendo l’occasione per ribadire un principio consolidato in materia. I giudici hanno spiegato che la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. gode di una stabilità particolare, proprio perché frutto di un patto processuale. Di conseguenza, il ricorso in Cassazione contro di essa è consentito solo per un novero ristretto di motivi.
Sono ammissibili le censure che riguardano:
1. La formazione della volontà della parte di accedere all’accordo (ad esempio, se il consenso è stato viziato).
2. Il consenso prestato dal pubblico ministero.
3. Un contenuto della pronuncia del giudice difforme rispetto all’accordo pattuito tra le parti.
Al contrario, sono categoricamente inammissibili le doglianze relative a motivi di appello cui si è implicitamente rinunciato con l’accordo stesso. Tra questi rientrano proprio la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e i vizi sulla determinazione della pena, a meno che questa non risulti palesemente illegale (perché fuori dai limiti edittali o di specie diversa da quella prevista dalla legge).
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda sulla natura stessa del concordato in appello. Aderendo a tale procedura, l’imputato accetta una determinata pena in cambio della rinuncia ai motivi di appello. Questa rinuncia copre anche la possibilità di sollevare, in sede di legittimità, questioni che avrebbero dovuto essere discusse nel merito in appello. Permettere un ricorso per motivi rinunciati svuoterebbe di significato l’istituto stesso del concordato, trasformandolo in una mera tappa interlocutoria anziché in uno strumento deflattivo del contenzioso.
La Cassazione, richiamando un suo precedente (Sez. 1, n. 944 del 2019), ha sottolineato che l’accordo sulla pena implica l’accettazione del quadro probatorio e giuridico definito, precludendo una successiva rinegoziazione davanti alla Suprema Corte su aspetti di merito. Il controllo di legittimità è quindi limitato alla correttezza procedurale dell’accordo e alla sua corretta trasposizione nella sentenza, non al suo contenuto intrinseco.
Le Conclusioni della Suprema Corte
In conclusione, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso “senza formalità”, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Questa decisione comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
L’ordinanza ha un’importante implicazione pratica: chi sceglie la via del concordato in appello deve essere pienamente consapevole che sta compiendo una scelta processuale che limita drasticamente le successive possibilità di impugnazione. Il ricorso in Cassazione non può diventare uno strumento per rimettere in discussione il merito di una decisione che è stata, di fatto, negoziata e accettata.
È sempre possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa dopo un concordato in appello?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo per motivi specifici, come vizi nella formazione della volontà delle parti, nel consenso del pubblico ministero o nel caso in cui la sentenza del giudice sia difforme dall’accordo raggiunto.
Si può ricorrere in Cassazione se il giudice d’appello non ha valutato una possibile causa di assoluzione prima di applicare il concordato?
No. Secondo la Corte, aderendo al concordato si rinuncia ai motivi di appello, inclusa la richiesta di una valutazione nel merito per un’eventuale assoluzione ai sensi dell’art. 129 c.p.p. Un ricorso basato su tale motivo è quindi inammissibile.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in questo contesto?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, il cui importo è stabilito dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9374 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9374 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 19/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME (0388N3E) nato il 05/04/1983
avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
/dato avviso alle – -at ti ;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli del 23 maggio 2024, ai sensi dell’art. 599-bis cod. pr pen., in ordine al reato di detenzione di sostanza stupefacente;
rilevato che il ricorrente censura l’omessa motivazione quanto all’esistenza del cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen, ovvero un motivo consentito;
ritenuto, infatti, che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricor cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme dell pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motiv rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pe non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rie nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, «sen formalità», ai sensi di quanto disposto dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2025