Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3553 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3553 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CARRATURO DIONIGI NOME nato a BATTIPAGLIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
ato avviso alle j udita la relazione svolta dal Consigliere NOME *COGNOME*COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Ritenuto che l’impugnazione deve essere trattata nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 – e dichiarata inammissibile perché proposta avverso sentenza pronunciata a noma dell’art. 599-bis cod. proc. pen. a seguito di accordo delle parti per l’accoglimento del solo motivo riguardante il trattamento sanzionatorio e la misura della pena da applicare al caso di specie, previa rinuncia da parte dell’imputato ai “motivi di merito”, compresi quelli inerenti alle attenuanti generiche.
Ritenuto che non è consentito proporre col ricorso per cassazione censure che attengano ai motivi oggetto di rinuncia, poiché sui relativi capi e punti risulta già essersi formato il giudicato in dipendenza delle scelte processuali liberamente effettuate dall’imputato (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853 secondo cui «a seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello ad opera dell’art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia»).
Ritenuto che non è nemmeno possibile censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l’accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196).
Ritenuto che le uniche doglianze proponibili con il ricorso per cassazione avverso le sentenze emesse ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all’eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per
quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Furino, Rv. 278114 secondo cui la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto raccoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena).
Rilevato che le doglianze dedotte nel ricorso proposto da NOME COGNOME si riferiscono ai motivi rinunciati nel giudizio di appello, deve pervenirsi alla declaratoria di inammissibilità cui segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 7 dicembre 2023.