Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3159 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 3159 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/05/2023 della Corte d’appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 19/05/2023, la Corte d’appello di Napoli, aderendo all’accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza del 05/02/2019 del Tribunale di Napoli, ha rideterminato in un anno e sei mesi di reclusione ed C 900,00 di multa la pena irrogata a NOME COGNOME per due reati di ricettazione, unificati dal vincolo della continuazione.
Avverso l’indicata sentenza del 19/05/2023 della Corte d’appello di Napoli, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, NOME COGNOME, affidato a un unico motivo, con il quale lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’«omessa valutazione dell’applicabilità dell’art. 129 c.p.p.», la quale dovrebbe essere effettuata anche nel caso in cui il giudizio venga definito ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. e che era stata invece omessa dalla Corte d’appello di Napoli.
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al
consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. – salvo il caso in cui sia dedotta l’estinzione del rea per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481-01) – nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell’illegalit della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa d quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102-01).
Ciò rammentato, si deve rilevare che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., non rientra tra i menzionati casi per i quali ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all’esito di concordato in appello.
Trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell’art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l’entrata in vigore della novella di cui all legge 23 giugno 2017, n. 103 – il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all’art. 610 cod. proc. pen. il comma 5 -bis il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest’ultimo comma.
Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 30/11/2023.