Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2891 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 2891 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE di APPELLO di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Ricorso trattato de plano
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ex art.599 bis cod. proc. pen. nei suoi confronti, NOME COGNOME lamenta vizi motivazionali conseguenti all’eccessivo aumento della pena determinato dall’aggravante contestata.
Il ricorso è inammissibile: il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex ar 599bis cod. proc. pen. è infatti consentito soltanto qualora vengano dedotti motivi relat alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è inve consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione de condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, infine, a vizi attinent determinazione della pena oggetto dell’accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cfr., Se 22022 del 10.4.2019, COGNOME; Sez. 2, n. 30990 dell’1.6.2018, Gueli). Con specific riferimento al tema della sanzione e della sua commisurazione, si è affermato altresì che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pen concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una vol consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata. (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, 279504-01; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Coppola, Rv. 275234- 01). In tal senso, il
contro
llo che la Corte di appello deve effettuare in relazione alla pena concordata è sol quello relativo alla legalità della pena perché il negozio processuale liberamente stipula dalle parti non può essere modificato dal giudice, il quale può solo accogliere o rigettare richiesta e ove l’accolga verificare la legalità della pena. Il giudice di appello non neanche valutare la congruità della pena (Sez. U, ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715-01).
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE non ravvisandosi ragione alcuna d’esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così peciso in Roma, il 3 novembre 2023
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