Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2049 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 2049 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME nato in SOMALIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE DI APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; a seguito di procedura de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Catania, con la sentenza impugnata, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Catania in data 15/12/2022 nei confronti di NOME, rideterminando la pena sull’accordo delle parti e confermando nel resto.
Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo la mancata concessione delle attenuanti generiche e il mancato rispetto dei canoni di cui all’art. 133 cod. pen.
Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti.
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. solo qualora deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato
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in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), alle questioni rilevabili d’ufficio (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), all’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, COGNOME e altro, Rv. 272853), all’insussistenza di circostanze aggravanti (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, COGNOME e altro, Rv. 273755). Invero, in conseguenza dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, COGNOME, Rv. 283878) e la pena irrogata dalla Corte territoriale è esattamente quella concordata tra le parti.
Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorrente deve essere condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativannente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente