Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1901 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 1901 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a CATANIA
avverso la sentenza del 02/02/2023 dellla CORTE DI APPELLO DI CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; a seguito di procedura de plano
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME, per il tramite del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza del 02/02/2023 della Corte di appello di Catania, che ha riqualificato il fatto e rideterminato la pena per come indicato dalle parti con l’accordo raggiunto ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., con contestuale rinuncia ai motivi di gravame.
1.1. Con un unico motivo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla continuazione.
Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in presenza di una sentenza pronunciata a seguito di rinuncia ai motivi d’impugnazione, dovendosi richiamare il consolidato insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale «in tema di conc:ordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc.pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al 2 concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto
difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto no rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge», (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019 Cc., dep. 13/(:I1/2020, Rv. 278170).
Più nello specifico, è stato altresì chiarito che il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nullit assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell’effetto devolutiv proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018 Cc., Rv. 272853 – 01; in senso conforme, Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 Cc., Rv. 273755 – 01, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018 Cc., Rv. 274522 – 01) per l’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 Cc., Casero, Rv. 273194 – 01).
Il ricorso in esame si pone, dunque, al di fuori delle ipotesi per cui è consentito il ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis, cod. proc. pen..
Da qui la sua inammissibilità, GLI GLYPH i’grt g t y> 11.41A 4.414:11:VZ Umkt
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.N11.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/11/2023