Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44134 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 1 Num. 44134 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato in MAROCCO il DATA_NASCITA (CUI NUMERO_DOCUMENTO)
avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
Fissato il ricorso de plano;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte d’appello di Torino, aderendo all’accordo intercorso tra le parti art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del Tribunale di Aosta del settembre 2022, riducendo la pena inflitta a COGNOME NOME in relazione al reato di cui agli artt. 99 cod. pen., 5, comma 8-bis, d.lgs. n. 286 del 1998.
Ricorre COGNOME NOME, a mezzo del difensore, che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e alle circos attenuanti generiche.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. comma 5-bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perch proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen.
Tenuto presente che l’imputato ha rinunciato ai motivi di appello diversi quelli sul trattamento sanzionatorio e che la sentenza è frutto dell’accordo parti sul trattamento sanzìonatorio, i motivi di ricorso sono inammissibili.
3.1. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichìara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 26 settembre 2023.