Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24500 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24500 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GIARRE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata loro la pena concordata ai sensi degli artt. 599bis e 605 cod. proc. pen. deducendo inosservanza della legge penale per non essere stati qualificati i fatti di cui all’imputazione con riferimento all’art. 73 co. 5 d.P.R.. 309/90. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il ricorso è palesemente inammissibile per una causa che può dichiararsi senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
Sul punto va peraltro ricordato che, condivisibilmente, di recente questa Corte di legittimità ha ritenuto essere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. nella parte che prevede la procedura “de plano” per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti avverso le sentenze pronunciate a norma dell’art. 599-bis, cod. proc. pen., poiché è ragionevole la scelta del legislatore di semplificare le forme definìtorie dell’impugnazione proposta avverso una decisione che accoglie la concorde prospettazione delle parti e perché, avverso la decisione di inammissibilità, è comunque esperibile il ricorso straordinario previsto dall’art. 625-bis, cod. proc. pen (Sez. 2, n. 40139 del 21/6/2018, COGNOME ed altro, Rv. 273920).
Il proposto ricorso è inammissibile in quanto questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen (Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). E in altra condivisibile pronuncia si è ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, a quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto
avviene nella rinuncia all’impugnazione. (così Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a quello che ci occupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).
E’ stato anche precisato che, in relazione a casi quale quello che ci occupa, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all’esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l’accordo delle parti in ordi ne ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale (così Sez. 6, n. 41254 del 4/7/2019, COGNOME, Rv. 277196, che ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all’art. 599, comma 4, cod. pi -oc. pen., resta applicabile all’attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo; conf. Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, COGNOME, Rv. 278006 – 01 che ha ritenuto preclusa la possibilità di proporre o rilevare d’ufficio, in sede di legittimità, questioni attinen alla qualificazione giuridica dei fatti, avendo l’imputato rinunciato ai motivi di appello relativi all’affermazione della responsabilità penale; Sez. 4, n. 3398 del 14/12/2023, dep.2024, COGNOME, Rv. 285702 – 03, che ha ribadito che la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quelli riguardanti la misura della pena, la concessione delle attenuanti generiche ed il bilanciamento delle circostanze, comprende anche i motivi concernenti la qualificazione del reato e la sussistenza delle aggravanti). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, tenuto conto del coefficiente della colpa stessa (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000) e della natura del provvedimento impugnato, alla condanna di parte hcorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/06/2024